Imposte

Verso Telefisco / Assegnazioni ed estromissioni: le operazioni agevolate 2023 trovano spazio in Redditi

Nella dichiarazione 2024 i benefici previsti lo scorso anno per chi intendeva «portare fuori» dalla sfera di impresa beni mobili e immobili

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di Alessandra Caputo

Assegnazioni, cessioni, trasformazioni ed estromissioni agevolate effettuate nel 2023 da indicare nel modello Redditi 2024.

La legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) aveva introdotto per lo scorso anno un trattamento tributario agevolato per coloro che intendevano “portare fuori” dalla sfera di impresa beni mobili e immobili, riproponendo, di fatto, l’agevolazione disciplinata dall’articolo 1, commi 115­-120, della legge 208/2015.

Le operazioni agevolate

Le possibilità previste dalla legge di Bilancio 2023 erano quattro:
1) assegnazione agevolata ai soci di società commerciali dei beni immobili e mobili registrati, non utilizzati come beni strumentali;
2) cessione agevolata ai soci dei beni immobili e mobili registrati non utilizzati come beni strumentali;
3) trasformazione agevolata in società semplice di società immobiliari aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
4) estromissione di beni strumentali dall’impresa individuale.

Le operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione dovevano essere effettuate entro il 30 settembre 2023, poi prorogato al novembre 2023; mentre la data di scadenza della estromissione era fissata prima, al 31 maggio 2023. Per tutte era dovuta una imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni (o catastale per i beni immobili) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per le società che sono risultate di comodo in due dei tre anni precedenti l’operazione la misura era innalzata al 10,5% e sulle riserve di utili eventualmente annullate era dovuta l’imposta sostitutiva del 13 per cento.

La compilazione del modello Redditi

I dati di queste operazioni vanno ora indicati nei modelli di dichiarazione relativi all’anno 2023. Per assegnazione, cessione e trasformazione occorre compilare la sezione XXII del modello Redditi SP o SC: dovranno essere indicati, separatamente, i dati relativi ai beni immobili (rigo RQ94), ai beni mobili (RQ95) nonché l’eventuale affrancamento delle riserve in sospensione di imposta (RQ97). Qualora la base imponibile sia risultata negativa, il rigo RQ96, relativo appunto all’imposta, non va compilato.

Anche gli imprenditori individuali che hanno optato per l’estromissione nel 2023 dovranno compilare la sezione XXII ma del modello Redditi PF 2024; nella colonna 1 del rigo RQ81 dovrà essere indicato il valore normale del bene (o, eventualmente, quello catastale se è stato utilizzato questo per la determinazione dell’imposta) e nella colonna 2 il costo fiscale del bene. Anche in questa ipotesi, qualora la base imponibile fosse risultata negativa, non serve procedere alla compilazione del rigo RQ82 in quanto non è stata versata alcuna imposta. In caso di base imponibile positiva occorre, invece, procedere nella compilazione indicando quanto di fatto versato.

L’indicazione nel modello Redditi è necessaria ai fini del perfezionamento dell’operazione. Come precisato nella circolare 26/E del 2016, relativa all’analoga agevolazione concessa nel 2016, l’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati/ceduti/estromessi/trasformati e della relativa imposta sostitutiva. La mancata indicazione dei dati nel modello di dichiarazione rischia, quindi, di compromettere l’operazione, salvo correzioni.

Si ritiene applicabile a questa fattispecie l’istituto della remissione in bonis (art. 2, Dl 16/2012) come previsto dalla risposta 443/2022. L’eventuale omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini del perfezionamento dell’opzione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.

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