Danni per mancata Opa senza automatismi
di Patrizia Maciocchi
Il danno procurato all’azionista con il mancato lancio dell’offerta pubblica di acquisto va “tarato” sul differenziale tra il prezzo da praticarsi con l’Opa e il valore effettivo del titolo. L’indicazione arriva dalla Cassazione con la sentenza 19741 di ieri. Sedici anni dopo la mancata Opa su Fondiaria da parte di Sai, che aveva agito in concerto con Mediobanca, la Cassazione torna sul danno degli azionisti e detta un criterio per quantificare il danno. La Suprema corte interviene dopo che la ...