Contabilità

Data unica per l’approvazione dei bilanci

Aspetti critici però restano in particolare per le Fondazioni e per le Onlus

di Gabriele Sepio

Approvazione dei bilanci finalmente con una data unica anche per gli enti non profit ma restano ancora nodi da sciogliere. Con la modifica apportata dal decreto Sostegni all’articolo 106 del Cura Italia viene allineato il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Si chiude così un percorso contorto che a causa dei mancati coordinamenti normativi ha impedito a molte realtà non profit di programmare in tempo utile le assemblee. Due le date, quindi, a cui tali enti potranno far riferimento: il 29 giugno per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio e il 31 luglio. Termine quest’ultimo entro cui anche gli enti non profit potranno convocare l’assemblea con modalità a distanza o senza la contestuale presenza del Presidente e del segretario nello stesso luogo. Elemento quest’ultimo che non era previsto per Onlus, Odv e ApsS.

Con tale intervento, quindi, si allineano i tempi per tutte le realtà del non profit indipendentemente dal fatto che assumano o meno la qualifica di Ets nel periodo transitorio. Restano, tuttavia, da sciogliere alcuni nodi frutto della stratificazione normativa dovuta ai diversi decreti emergenziali. La criticità principale che si evidenzia sta nel fatto che la norma originaria contenuta nel Dl Cura Italia è pensata principalmente per i soli enti societari. Con la conseguenza che l’estensione “forzata” di tale disciplina anche alle realtà non profit fa riflettere sulla necessità di adottare per tali categorie di enti norme ad hoc in considerazione delle peculiarità che le contraddistinguono. Il primo aspetto critico riguarda sicuramente il fatto che l’articolo 106 citato prevede la proroga del termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Con la conseguenza che alcune realtà non profit sprovviste di tale organo, applicando un’interpretazione restrittiva, rimarrebbero di fatto escluse dalla proroga al 29 giugno. Si pensi ad esempio alle Fondazioni che in genere non dispongono dell’organo assembleare. Una problematica che, tuttavia, potrebbe, comunque, essere risolta attraverso un’interpretazione estensiva dell’articolo 106 che applica la disciplina degli enti societari attraverso un rinvio generico ad associazioni e fondazioni (comma 8 bis). Altra perplessità di non poco conto riguarda le Onlus giacché l’articolo 106 prevede una deroga alle disposizioni codicistiche e quelle statutarie. Una previsione questa che contrasta con la disciplina delle Onlus le quali, ai fini del bilancio, sono tenute a rispettare quanto previsto dall’articolo 20 bis del Dpr 600/1973 senza alcun rinvio al codice o alle disposizioni statutarie.

Tali incongruenze dimostrano la necessità di abbandonare l’abusata tecnica legislativa del rinvio, per gli enti non profit, alla disciplina scritta per le società, assegnando a tale settore una autonoma dignità nella redazione delle norme.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©