L'esperto rispondeAdempimenti

Dati all’Enea anche per la detrazione del 50% sul condizionatore

di Marco Zandonà

La domanda

In relazione all’obbligo di trasmissione dati all’Enea anche per fruire della detrazione d’imposta ai fini Irpef del 50% introdotto dalla legge di 205/2017, di Bilancio 2018, si chiede quali dati si debbano fornire in caso di vendita ed installazione di impianto di climatizzazione in pompa di calore non sostitutivo dell’impianto climatico esistente rientrante nella ristrutturazione edilizia.
G.S. – Varese

L’articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4 della legge 205/2017, di Bilancio 2018, dispone che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, cosi come è prevista la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal fine lavori, sono trasmesse sempre all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati che elabora una relazione sul risparmio energetico conseguito che trasmette al Mise (ministero dello sviluppo economico) , al Mef (ministero economia e finanza) alle regioni e alle province autonome. Si ritiene, in assenza di ulteriori precisazioni in materia, che si tratta della stessa comunicazione da inviare all’Enea proprio entro 90 giorni dalla fine lavori, comunicazione che dovrà essere inviata anche dai soggetti che non richiedono i benefici fiscali. Sul tema, si è in attesa dei chiarimenti ufficiali dell’agenzia delle Entrate. In sostanza, nel caso di specie, richiedendo la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (e non quella del 65% - 50% per interventi di risparmio energetico) per il condizionatore, la comunicazione all’Enea deve comunque essere trasmessa al fine degli interventi di risparmio energetico effettuati su base nazionale. Fino a quanto non ci sarà uno modello specifico, si consiglia di inviare quello F allegato al Dm del 5 marzo 2011 (vedi guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

Manda un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©