Imposte

Dati Iva, determinante la fattura

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

La trasmissione delle fatture all’agenzia delle Entrate su base opzionale ha sostanzialmente le medesime modalità dell'invio obbligatorio (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). E sulla base delle specifiche tecniche emanate il 13 gennaio scorso che, in base al comunicato stampa del 24 gennaio, sono utilizzabili anche dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Caf e professionisti abilitati), cominciamo ad avere maggiore contezza dell'adempimento dell'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.

Un primo aspetto che emerge è che i dati che devono essere trasmessi sono quelli che risultano dalle registrazioni (dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell'operazione); tuttavia, questi elementi diventano rilevanti in quanto sono contenuti nelle fatture, al di là della registrazione. Quindi l'effetto registrazione diventa pressoché ininfluente essendo rilevante, invece, il contenuto della fattura.

Infatti nella procedura “Fatture e Corrispettivi”, con un file verranno raccolte le fatture emesse nei confronti dello stesso cliente. Perciò i contribuenti possono scegliere se inviare un file contenente i dati relativi a ogni singola fattura emessa o ricevuta, se inviare un file contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente o, in alternativa, un file in formato compresso contenente uno o più file dei tipi precedenti.

A maggior ragione, tenuto conto che si tratta di un invio delle fatture nella sostanza, diventa interessante l'ipotesi della opzione, entro il 31 marzo 2017, per l'invio volontario all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, al fine di ottenere vantaggi quali la semplificazione della procedura per l'erogazione dei rimborsi Iva e la riduzione di due anni del termine per l'accertamento (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) ai sensi dell'articolo 1 del Dl 127/2015.

Sebbene presenti dei vantaggi, la convenienza dell'opzione deve essere valutata bene in quanto i dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML e ciò richiede un adeguamento informatico importante; inoltre occorre trasmettere anche i corrispettivi da parte dei commercianti al minuto ed assimilati, adempimento che non figura fra gli obblighi ordinari di cui al Dl 193/2016.

Per le fatture registrate in forma riepilogativa ai sensi del Dpr 695/1996 (fatture di importo inferiore ad euro 300), teoricamente si potrebbe comunicare il riepilogo come avveniva per lo spesometro; infatti, nella compilazione del modello di spesometro, era prevista una casella “Documento riepilogativo” da barrare alternativamente all'indicazione del codice fiscale e della partita Iva della controparte.

Al contrario, per ciò che attiene alle fatture annotate nel registro dei corrispettivi dai commercianti al minuto e assimilati, l'obbligo è difficilmente evitabile in virtù del fatto che è focalizzato sul documento e non sulla sua registrazione.

Dovranno altresì provvedere alla comunicazione anche gli agricoltori in regime di esonero (volume d'affari non superiore a 7.000 euro), con esclusione di quelli operanti nei territori montani; tuttavia, l'obbligo non dovrebbe interessare le fatture di acquisto poiché la norma fa riferimento solo a quelle registrate e questi contribuenti ne sono esonerati.

Per quanto riguarda i dati delle fatture dei soggetti che si trovano nel regime dei minimi o dei forfetari si ricorda che l'agenzia delle Entrate aveva stabilito l'esonero dall'obbligo dello spesometro (circolari 24E/2011 e 10E/2016).

In ordine al tipo di documento (specifiche tecniche) e della tipologia dell'operazione (Dl 193) si auspica che venga considerata una fattispecie simile e quindi con l'indicazione del solo tipo di documento.

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