Dati liquidazioni Iva, per le Entrate la scadenza di invio è lunedì 17 settembre
Lunedì 17 settembre scade il termine per la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di aprile, maggio, giugno o secondo trimestre, di cui all’articolo 21-bis del decreto Dignità (Dl 78/2010). La conferma arriva dal comunicato stampa delle Entrate emanato ieri ( clicca qui per consultarlo ), con cui si precisa che per tale adempimento non opera la proroga al 30 settembre 2018 prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (termine differito a lunedì 1° ottobre in quanto il 30 cade di domenica).
In base alla norma originaria, spesometro e liquidazione Iva avevano la medesima scadenza. Lo spesometro è un adempimento, introdotto dal Dl 193/2016, per il quale inizialmente era stata prevista la cadenza trimestrale; i dati dovevano, infatti, essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza veniva fissata al 16 settembre anziché il 31 agosto. Lo stesso decreto ha previsto anche l’introduzione di un nuovo adempimento, mediante l’aggiunta dell’articolo 21-bis nel Dl 78/2010, ovvero quello della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da effettuarsi negli stessi tempi e con le stesse modalità dello spesometro. Poi, con riferimento allo spesometro, il Dl 148/2017, con l’articolo 1-ter, ha previsto la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale in luogo di quella trimestrale; la cadenza semestrale è poi diventata quella naturale per effetto dell’articolo 11 del Dl 87/2018.
Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, la legge di Bilancio 2018, con il comma 932, ha poi previsto, che per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del Dl 78/2010 (la comunicazione dati fatture) il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 venisse fissato al 30 settembre.
Tuttavia, in questo riordino normativo, il legislatore non ha tenuto conto della comunicazione delle liquidazioni periodiche per cui, come chiarito nel comunicato stampa di ieri, il termine per questo adempimento resta ancorato alla data del 16 settembre; ciò nonostante che l’articolo 21-bis disponga che i dati delle liquidazioni debbano essere trasmessi negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21. Va tuttavia osservato che nel frattempo è cambiata la periodicità. Pertanto, il prossimo 17 settembre dovranno essere trasmessi i dati delle liquidazioni effettuate nel secondo trimestre 2018.
I contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente dovranno compilare un modulo per ogni mese mentre quelli trimestrali dovranno compilarne uno solo con riferimento all’intero trimestre.
Agenzia delle Entrate, comunicato sulla scadenza dei dati liquidazioni Iva