Adempimenti

Dati liquidazioni Iva al traguardo: ultime verifiche sui crediti

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

La questione delle fatture d’acquisto ricevute nel 2017 e registrate nei primi mesi del 2018 nell’apposito sezionale, vera spina nel fianco di molti contribuenti, richiede una riflessione sulla gestione del credito annuale, potenzialmente emergente a seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017 al regime di detrazione, in occasione della scadenza di oggi 31 maggio della comunicazione Lipe del primo trimestre 2018.

Cerchiamo di ricostruire la vicenda. L’Agenzia aveva fornito la possibilità che l’Iva esposta su una fattura di acquisto, datata 2017 e ricevuta nello stesso anno ma che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione (o in un momento successivo) all’interno di una liquidazione relativa al 2017, potesse essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione Iva relativa al 2017). Per far ciò occorreva registrare la fattura nei primi quattro mesi del 2018 in un’apposita sezione del registro Iva, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2018 – concorreva appunto a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva.

Tuttavia, come la dottrina ha più volte evidenziato, dal modello dichiarativo presentato potrebbe emergere un credito di importo non corrispondente al risultato della liquidazione relativa a dicembre, che porta il contribuente ad un bivio: includere il credito già nella prima liquidazione periodica del 2018, in tutto o in parte, o destinarlo a compensazione orizzontale.

Nel primo caso sarà necessario indicarne l’importo, nella comunicazione Lipe, nel rigo VP9 del quadro relativo al mese in cui è stato inserito. Qualora si scegliesse la via della compensazione, nessuna indicazione va operata nella relativa comunicazione trimestrale.

Le Faq delle Entrate 26 maggio 2017 avevano fornito alcune indicazioni aggiuntive con riguardo all’indicazione del credito Iva dell’anno precedente nel rigo VP9 del mese di gennaio:
•non occorre indicare l’intero credito nel rigo citato, se non si ha intenzione di utilizzarlo nella liquidazione periodica di gennaio. Il citato credito potrà essere eventualmente indicato (in tutto o in parte) nel rigo VP9 dei mesi successivi quando il contribuente vorrà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche;
•non si deve mai indicare nel presente rigo il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante il modello F24;
•non si deve riportare il credito dell’anno precedente nel rigo VP9 dei mesi successivi, se è stato già indicato per intero nel rigo VP9 del mese di gennaio. Il credito, infatti, ha già partecipato alla liquidazione di gennaio e l’eventuale quota di credito non utilizzata in detto mese va riportata nel rigo VP8 (Credito periodo precedente) del modulo per il mese successivo (febbraio).

Per quanto concerne la strada dell’utilizzo in compensazione mediante il modello F24, le Faq delle Entrate riportano il seguente esempio:
•credito dell’anno precedente indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo per il mese di marzo: 10mila;
•liquidazione periodica per il mese di marzo: credito di 8mila.

Qualora il contribuente abbia intenzione di “estromettere” l’intera quota residua del credito dell’anno precedente, pari a 8mila, dovrà indicare nel modulo per il mese di aprile quanto segue:
•rigo VP8 (Credito periodo precedente): 8mila;
•rigo VP9 (Credito anno precedente): - 8mila.

Il rigo VP9 nei mesi successivi non dovrà essere compilato.

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