Adempimenti

Dati del primo semestre 2021 al sistema Tessera sanitaria entro il 31 luglio

Il debutto della nuova cadenza di trasmissione arriva in piena campagna dichiarativa. Dal 2022 è previsto l’invio mensile

Si avvicina il termine del 31 luglio per l’invio al sistema Tessera sanitaria (Ts) dei dati relativi al primo semestre 2021. La scadenza dell’adempimento, fissata dal Dm 29 gennaio 2021, impone l’invio entro luglio di dati che saranno lavorati dall’agenzia delle Entrate solo nei primi mesi dell’anno prossimo per l’elaborazione della precompilata.

Quindi gli studi professionali, prima ancora di terminare la compilazione dei modelli dichiarativi per il versamento delle imposte, dovranno affrontare una nuova pressante scadenza, anche se l’amministrazione finanziaria non ha bisogno di ricevere adesso quei dati per l’elaborazione della precompilata, ma solo al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di registrazione delle fatture emesse per prestazioni sanitarie, che non possono essere emesse, per motivi di privacy, in formato elettronico.

Non va infatti dimenticato che dal 2021 il sistema Ts è il canale unico per tutti gli obblighi fiscali di trasmissione degli operatori sanitari: invio dati alla precompilata, documenti B2C per cui le norme privacy vietano l’e-fattura Sdi e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Le norme attuative sono nel decreto Mef 19 ottobre 2020 che dal 2021 imponeva l’invio «entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale», scadenze rese semestrali solo per il 2021 dal Dm 29 gennaio 2021.

Il decreto Mef 19 ottobre 2020 chiarisce che «la trasmissione dei dati di cui al presente decreto assolve agli obblighi»:

• di invio dati alla precompilata;

• di trasmissione delle fatture dei sanitari alla Ts;

• di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Tali adempimenti hanno tuttavia termini, finalità e quindi contenuti diversi: la precompilata segue il criterio di cassa (il Tuir parla di «spese sostenute», cioè pagate), mentre fatturazione e registrazione Iva si basano sulla data del documento, anche nel regime Iva «per cassa». Il Dm, del resto, parla di spese «sostenute» nel mese, ma fissa la scadenza alla «data del documento».

Il pagamento in un momento successivo

Cosa succede quindi se la fattura è pagata in un momento successivo? L’operatore non può trasmetterla, perché il decreto richiede i dati «comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento» e il disciplinare tecnico (allegato A) prevede la «modalità di pagamento» come flag obbligatorio del tracciato Xml (facoltativo solo per le spese esentate dall’obbligo di tracciamento).

Una Faq del sistema Ts pubblicata nel gennaio 2021 indicava una soluzione che pareva di buonsenso e che prevedeva «per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento»; saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 (28 febbraio in variazione), ma quelli inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento saranno accolti, ma oggetto di segnalazione. Le Faq ora è sparita dal sito e ci si chiede quindi come ottemperare all’obbligo di invio previsto dall’articolo 7 del Dm che parla di «data del documento» e l’impossibilità di trasmettere i documenti per i quali non è intervenuto il pagamento nel primo semestre 2021.

In vista dell’avvio con cadenza mensile dal 2022 andrebbe coordinato meglio il testo anche con la legge 178/2020, che per i trimestrali Iva (come è la maggior parte dei sanitari) dal 2021 porta il termine per la registrazione delle fatture al mese successivo a ciascun trimestre (30 aprile per il primo trimestre e così via).

I più delegano al commercialista la trasmissione del file, che viene generato dai software contabili. Con un rischio disallineamento tra l’invio mensile di fatture che potrebbero essere registrate solamente mesi dopo.

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