Adempimenti

Dati sanitari, ancora un anno per completare memorizzazione e invio tramite i corrispettivi

Il Milleproroghe (Dl 183/2020) - ora all’esame della Camera - sposta al 1° gennaio 2022 il termine relativo alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria (Sts)

di Federico Gavioli

Differito di un anno (dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022) l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati al Sts (Sistema tessera sanitaria). È quanto prevede il Dl 183/2020 (decreto Milleproroghe) attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015, dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, allo stesso Sts.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (in base all’ultimo intervento nel Milleproroghe), tali soggetti adempiono all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sts.

Va ricordato, inoltre, che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts , ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In seguito sono stati individuati ulteriori soggetti iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria, tenuti alla trasmissione al Sts dei dati relativi alle spese sanitarie.

Il precedente slittamento

L’articolo 140 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), al comma 2, interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater, dell’articolo 2, del Dlgs. 127/2015, disponendo uno slittamento, al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020), del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sts .

Pertanto la norma ante decreto Milleproroghe 2021 stabiliva che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovevano adempiere a tale obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

La relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto Rilancio ha chiarito che tali proroghe si erano rese necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rendeva difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici.

L’intervento nel Milleproroghe

L’articolo 3, comma 5, del Dl 183/2020, rinvia ulteriormente, al 1° gennaio 2022, l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate, dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

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