Diritto

Debiti del consumatore, i giudici allargano le maglie

Dalle prime pronunce emerge un orientamento favorevole all’insolvente

di Andrea Colnaghi e Niccolò Nisivoccia

Accesso alla liquidazione del patrimonio anche per chi non ha beni e falcidia “necessaria” per i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione. Le prime applicazioni della riforma della disciplina del sovraindebitamento prevista dal Codice della crisi sembrano rivelare un orientamento dei tribunali favorevole al consumatore.

Le norme della legge 3/2012 sono confluite nel Codice della crisi: molte sono state conservate, altre modificate, altre ancora aggiunte. La giurisprudenza sta quindi interpretando norme nuove ma anche norme già esistenti, rispetto alle quali si trova a confrontarsi con gli orientamenti precedenti.

Assenza di beni

Il Tribunale di Brindisi (decisione del 19 dicembre 2022) si è occupato dell’ammissibilità di una liquidazione del patrimonio in capo a un soggetto privo di qualunque genere di bene e ha affermato il principio secondo il quale la situazione di attuale impossidenza non è un elemento ostativo rispetto all’apertura della procedura, quantomeno laddove vengano messe a disposizione dei creditori risorse economiche o patrimoniali da parte di terzi.

Con questa decisione il Tribunale ha aderito all’orientamento di maggior favore nei confronti del debitore, fra quelli che si sono contrapposti in questi anni. E forse non è un caso, tenuto conto che questo è lo spirito che anima l’intero Codice.

Cessione del quinto

Il Tribunale del Milano (provvedimento dell’11 novembre 2022) è stato invece chiamato ad applicare la nuova norma del Codice che, nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevede la possibilità di falcidiare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione. E i giudici hanno fornito un’interpretazione molto estensiva ed espansiva rispetto alla sua formulazione letterale.

Dal punto di vista formale, infatti, la norma sembrerebbe attribuire al debitore una pura e semplice facoltà di prevedere la falcidia dei debiti verso il creditore cessionario del quinto; ma il Tribunale ha osservato che, fuori dall’esercizio di questa facoltà, la banca si ritrova in una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori. Al fine di evitarlo, il Tribunale ha quindi escluso che la falcidia possa dipendere da una valutazione discrezionale del debitore, qualificandola piuttosto come un vero e proprio “dovere” gravante sul debitore stesso. Vale a dire: tutte le volte in cui esista un debito da finanziamento con cessione del quinto, la falcidia andrà considerata non come uno dei possibili contenuti del piano, bensì come un suo elemento necessario. Ed è evidente che quest’interpretazione si traduce in una facilitazione della procedura nell’interesse preminente dei debitori.

Requisiti di accesso

il Tribunale di Bologna (provvedimento del 30 dicembre 2022) si è occupato del presupposto soggettivo richiesto per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, confermando gli indirizzi assunti nel vigore della legge 3/2012 e quindi stabilendo che a tale procedura possa accedere solo la persona fisica che abbia contratto «obbligazioni integralmente consumeristiche».

In ipotesi di obbligazioni miste il debitore potrà accedere solo al concordato minore o alla liquidazione controllata, perché anche tali procedure, ha osservato il Tribunale di Bologna, consentono di godere, come loro effetto, del beneficio dell’esdebitazione integrale (salvo il fatto, va osservato, che diverso è il modo in cui tale effetto viene conseguito).

L’impresa agricola

Sull’accesso alla procedura di concordato minore da parte dell’imprenditore agricolo, il Tribunale di Messina (provvedimento 19 dicembre 2022), confermando l’orientamento espresso già alla luce della legge 3/2012, ha affermato che l’imprenditore agricolo può richiedere l’apertura di un concordato minore al di là dell’eventuale superamento dei requisiti dimensionali per accedere alla liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza
Cessione del quinto

Nell’ammettere la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione, l’articolo 67, comma 3 del Codice della crisi introduce un dovere del debitore di assoggettare alla falcidia, il diritto patrimoniale del creditore-cessionario del quinto, il quale sarebbe altrimenti titolare di un diritto opponibile.
Tribunale di Milano, 11 novembre 2022

Tipologia di debiti
Alle procedure riservate al consumatore può accedere solo la persona fisica che ha contratto e intende ristrutturare obbligazioni integralmente consumeristiche.
Tribunale di Bologna, 30 dicembre 2022

Liquidazione
Il fatto che il debitore sia privo di beni liquidabili non impedisce l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, se l’utilità per i creditori sia rappresentata dalla messa a disposizione di risorse economiche o patrimoniali da parte di terzi, anche se tali apporti sono condizionati all’effettiva apertura della liquidazione.
Tribunale di Brindisi, 19 dicembre 2022

Impresa agricola senza limiti
L’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di con-cordato minore a prescindere dell’eventuale superamento dei requisiti dimensionali .
Tribunale di Messina, 19 dicembre 2022

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