Controlli e liti

Decide la Corte Ue sul regime Iva dei distacchi di personale

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di Laura Ambrosi

Sarà la Corte di giustizia Ue a decidere se il distacco di personale tra società dello stesso gruppo è imponibile Iva nell’ipotesi in cui il corrispettivo concordato corrisponda agli oneri retributivi sostenuti. È quanto deciso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 2385 depositata ieri.

Un dirigente di una società veniva distaccato presso la propria controllata con l’incarico di direttore di uno stabilimento di quest’ultima. La controllante emetteva così fatture per il recupero dei costi sostenuti per il citato dirigente ed applicava sul totale l’Iva che veniva poi detratta dalla società controllata.

L’agenzia delle Entrate, a seguito di controllo, recuperava integralmente l’imposta detratta rilevando che i rimborsi erano fuori campo Iva. Il provvedimento veniva così impugnato dinanzi al giudice tributario che ne confermava la legittimità.

La società ricorreva in Cassazione la quale ha rilevato d’ufficio la possibile incompatibilità con il diritto unionale della normativa interna.

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato che la nozione di prestazione di servizi ai sensi della direttiva Iva, deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi. In ogni caso, l’articolo 9 della direttiva include anche la «messa a disposizione di personale». In tale contesto, assume rilevanza la nozione di onerosità sussistente quando il prestatore riceve una retribuzione dal beneficiario. A tal fine, però, è di per sé ininfluente se il prezzo sia uguale, superiore o inferiore al costo sostenuto dal prestatore.

La norma nazionale, invece, interpretata anche dalle Sezioni unite (sentenza n. 23021/2011) distingue le ipotesi di distacco, per il quale è imponibile l’intero importo versato dal distaccatario se superiore agli oneri sostenuti, e la somministrazione di manodopera, per la quale solo il margine tra corrispettivo e oneri retributivi è assoggettato a Iva.

La Cassazione ha così richiesto alla Corte di giustizia Ue di chiarire se il principio di neutralità fiscale osti a una norma nazionale secondo cui non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del costo da parte della controllata.

Cassazione, ordinanza 2385/2019

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