Finanza

Perimetro più largo per le agevolazioni territoriali alle Pmi in crisi

Ritocco alla disciplina del decreto Rilancio e possibilità di concedere aiuti alle imprese in difficoltà

di Alessandro Sacrestano

Nuova apertura nel decreto agosto sulla possibilità di concedere alle imprese in difficoltà aiuti finalizzati a superare il pressante periodo di crisi successivo al diffondersi della pandemia da Covid-19.

L’articolo 59 del nuovo decreto, invero, interviene in parziale rettifica di quanto disposto dal Dl n. 34/2020 che, all’articolo 61, aveva espressamente inibito la concessione di aiuti alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovassero già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (Ue) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento(UE) n. 1388/2014 della Commissione.

Le agevolazioni coinvolte
Più nel dettaglio, gli aiuti di cui si discorre sono quelli contemplati dallo stesso Dl n. 34/2020 agli articoli da 54 a 60. Tali articoli, si ricorda, introducono un Regime quadro della disciplina delle agevolazioni territoriali. In particolare, le norme richiamate sono riservate al coordinamento di una serie di disposizioni sulle modalità di istituzione di aiuti alle imprese ed ai lavoratori autonomi, soprattutto nell’ambito dell’autonomia regolamentare di Regioni, Province autonome, anche per il tramite di enti territoriali e Camere di commercio.

Già in fase di istituzione, il Dl n. 34/2020 aveva fatto delle interessanti aperture, ad esempio introducendo un sistema derogatorio – in questo periodo di crisi contingente - al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. In particolare, il legislatore aveva disposto che le imprese in questione potessero fruire di tutti gli aiuti stabiliti a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863.

La deroga
Tuttavia, la fruizione dei nuovi benefici doveva avvenire al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione. Ora, l’articolo 59 del decreto d’Agosto introduce una nuova e più ampia deroga al divieto di distribuire aiuti ad imprese in difficoltà, seppure limitatamente alle Piccole e alle Micro Imprese.

Nel dettaglio, la novellata versione dell’articolo 61 del Dl n. 34/2020, stabilisce che possono essere concessi a tali soggetti, ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, tutti gli aiuti contemplati dagli articoli 54 a 60 del Decreto Rilancio, anche se risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019. La norma, comunque, evidenzia un livello di stemperamento delle deroga.

Le condizioni
La concessione degli aiuti, infatti, potrà avvenire a patto che le stesse Piccole e Micro Imprese: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Le conseguenze
Si tratta di un’apertura di non poco impatto, che consentirà a tali soggetti di ridotte dimensioni in situazione di perdita meno grave, di avvantaggiarsi di una serie di sostegni fondamentali per superare l’impasse dovuto al rallentamento globale dell’economia. Si tratta, in sostanza, di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio, erogati alle imprese fino a un importo di 800mila euro per impresa, ma anche di garanzie riguardanti prestiti per gli investimenti e per il riequilibrio del capitale di esercizio.

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