DECRETO DIGNITÀ / 3 - Redditometro «out» dal 2016
La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente (cosiddetto redditometro), fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva viene di fatto sospesa dal 2016 in poi fino a quando non verrà emanato un nuovo provvedimento secondo le nuove regole previste dal decreto dignità.
Sotto il profilo squisitamente operativo le nuove disposizioni non comportano alcun cambiamento concreto in quanto, ormai da qualche anno, di fatto questi controlli non risultano più svolti dall’agenzia delle Entrate.
In base all’articolo 38 del Dpr 600/73 l’amministrazione, può, tra l’altro, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto co
La determinazione sintetica può poi basarsi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva da individuarsi mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
Tale individuazione avviene con decreto del Mef con periodicità biennale. L’ultimo decreto è del 16 settembre 2015 e riguardava gli anni di imposta a decorrere dal 2011.
Ora le nuove norme prevedono che detto provvedimento sia emanato dal Mef dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Nelle more, il provvedimento del Mef del 16 settembre 2015, attualmente in vigore, non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire sull’anno 2016 e successivi. Sono validi eventuali inviti notificati ai contribuenti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per i periodi fino al 31 dicembre 2015.
Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e comunque non si può far luogo al rimborso delle somme già pagate.
In buona sostanza al momento vengono “sospesi” i controlli da redditometro sulla base degli elementi induttivi, che, per la verità, negli ultimi anni non risultano essere stati comunque effettuati. Resta invece immutata la possibilità per gli uffici di svolgere accertamenti sintetici sulla base delle spese sostenute dal contribuente in un determinato periodo di imposta ove risultino superiori rispetto al reddito dichiarato. Anche tali controlli per la verità, negli ultimi anni, risulta siano stati pressoché abbandonati dagli uffici.