DECRETO FISCALE/1 - Processo tributario telematico per appelli e ricorsi dal 1° luglio 2019
Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso o dell’appello, nonché la costituzione in giudizio, unitamente a tutti gli altri atti e documenti processuali, dovranno viaggiare obbligatoriamente in modalità telematica. Quindi, la notifica dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (Pec) e la relativa costituzione in giudizio mediante l’utilizzo del sistema informatico della giustizia tributaria (Sigit). Da questa data, inoltre, anche la parte privata, che può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato, purché la controversia non superi i tremila euro, avrà la facoltà di avvalersi, per la notifica e il deposito, delle procedute telematiche. In questo caso, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sulla quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. È quanto prevede il Dl fiscale approvato nella serata di lunedì 15 ottobre dal Governo.
Dalla facoltà all’obbligo
Il processo tributario telematico (Ptt) è diventato operativo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Per ora però il processo tributario telematico è stato facoltativo per il contribuente. Quest’ultimo, però, se avesse scelto di notificare il ricorso di primo grado tramite Pec, avrebbe dovuto necessariamente costituirsi in maniera telematica. Quindi, se il ricorrente aveva optato per questa modalità, dovrà continuare ad utilizzarla anche per l’appello.
Significative sono le modiche che il decreto apporta alla disciplina del processo tributario oltre alla fissazione della data (1° luglio 2019) in cui entrerà l’obbligatorietà del Ptt. L’intervento chiarificatore dovrebbe mettere la parola fine a tutte le controversie che si sono generate in relazione alla scelta dell’amministrazione di costituirsi o di notificare gli atti di appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, il quale aveva magari preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea. A questo proposito, le parti, e quindi anche il contribuente, possono liberamente utilizzare, in ogni grado di giudizio, le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente in modalità cartacea. Resta comunque fermo l’obbligo per il contribuente, che ha optato sin dal primo grado per la modalità telematica, di utilizzarla anche per l’appello.
L’assenza di difesa tecnica
Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2019 anche le parti che stanno in giudizio senza l’assistenza di un difensore (ossia quanto il valore della lite non supera i 3mila euro) potranno utilizzare le modalità telematiche qualora abbiano indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo Pec (anche non presente negli elenchi pubblici), presso cui ricevere le comunicazioni e le notifiche.
Comunicazioni e notifiche telematiche
Le ulteriori novità riguardano le comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo tributario, nonché la possibilità per le parti di partecipare a distanza all’udienza pubblica. Viene stabilito che, in caso di più difensori, la comunicazione effettuata ad uno di essi e andata buon fine, è pienamente efficace.
Inoltre, nel caso in cui manchi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o lo stesso non è reperibile dai pubblici elenchi, ovvero, nelle ipotesi di mancata consegna della Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni effettuate dagli uffici delle segreterie si intendono comunque perfezionate con il deposito in Commissione tributaria.
Anche la modalità di partecipazione all’udienza cambia veste. Viene prevista la possibilità, su richiesta di una delle parti, di intervenire all’udienza pubblica mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo indicato dalle parti in causa.