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Deducibili le spese sostenute dal medico condannato al risarcimento

I costi rientrano nel concetto di inerenza poiché attengono ai rischi connessi all'esercizio della professione

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di Paolo Meneghetti

La domanda

Un medico, dopo un processo penale per una vicenda riguardante la professione, è stato condannato, con sentenza civile di Corte d’appello, a versare un risarcimento per danni morali al parente di un paziente (che si era costituito parte civile in sede penale), oltre alla refusione, a favore del medesimo soggetto, delle spese legali per tutti i gradi del giudizio sia in sede penale che in sede civile. Il procedimento penale era stato dichiarato estinto per prescrizione ed era stato disposto il rinvio al giudice civile competente per la determinazione del risarcimento. Nel 2020 il professionista ha versato le somme decise dalla Corte d’appello. Queste somme possono essere dedotte totalmente oppure solo per la parte relativa al risarcimento danni e alle spese legali del giudizio in sede civile? Oppure sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito per l’anno 2020?
M. C. – Ravenna

Il tema dell'inerenza delle spese professionali riveste sempre un margine di opinabilità, essendo, questo giudizio, un processo soggettivo. A parere di chi scrive, le spese che un medico ha sostenuto per risarcire un paziente danneggiato nell'esercizio della professione sanitaria, rientrano nel concetto di inerenza poiché attengono ai rischi connessi all'esercizio della professione. Come i premi assicurativi per polizze che tutelano il professionista dal dover risarcire i danni al cliente penalizzato da errori professionali, sono pacificamente ritenute un costo inerente e deducibile, così le somme versate dal medico al paziente presentano il medesimo requisito. In questo senso, rientra nel rischio professionale sia il costo sostenuto per il risarcimento, sia quello sostenuto per le spese di giudizio rispetto a un caso giudiziario che è comunque connesso all'esercizio della professione.

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