Adempimenti

Donazioni per l’emergenza coronavirus anche con gli sgravi «ordinari»

In alternativa alle misure previste dal Dl 18/2020 resta, tra le altre, l’agevolazione dall’articolo 100 del Tuir

di Pasquale Murgo

Le società che nel 2020 intendono effettuare erogazioni liberali a favore degli enti impegnati nell’emergenza Covid-19 possono dedurre per intero, ai fini Ires e Irap, le somme devolute, a condizione che risultino verificati i requisiti previsti nell’articolo 66 del Dl Cura Italia. In alternativa, per la deduzione, bisogna verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e in ultima istanza dell’articolo 83 del Dlgs n. 117 /2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100 del Tuir per gli altri enti.

L’articolo 66 del Dl Cura Italia, richiamando l’articolo 27 della legge 133/1999, prevede che sono interamente deducibili ai fini Ires e Irap le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dalle società a condizione che:
siano effettuate a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità dovrà essere in un qualche modo dimostrata);
siano effettuate in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel Dpcm 20 giugno 2000 (tra questi gli enti che sono costituti con atto o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite ).

Se le erogazioni vengono erogate a favore di soggetti diversi da quelli sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, comma 353 della legge 266/2005 o in alternativa dell’articolo 14 del DL 35/2005.

A tale riguardo l’articolo1, comma 353, della L. 266/2005 prevede l’integrale deducibilità ai fini Ires dei fondi trasferiti dalle società per il finanziamento della ricerca in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche ed altri enti, fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da ultimo nel Dpcm 8 luglio 2019. Tali erogazioni non possono essere effettuate in natura (risposta Agenzia delle Entrate 145/2018).

In alternativa l’articolo 14, del Dl n. 35/2005 (non più applicabile alle Onlus per effetto dell’articolo 99 del Dlgs n. 117/2017) prevede, tra l’altro, che le liberalità in denaro e in natura erogate dalle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da ultimo con Dpcm 29 luglio 2019 sono deducibili ai fini Ires dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Se anche tali due disposizioni non risultano applicabili in quanto i soggetti beneficiari non rientrano nelle liste approvate con i Dpcm sopra indicati le Società potranno verificare l’applicabilità:
dell’articolo 83, secondo comma del Dlgs 117/2017 che prevede la deduzione ai fini Ires nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (con possibilità di riporto in avanti per le eccedenze) se le erogazioni sono effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato;
dell’articolo 100 del Tuir ed in termini generali del secondo comma, lett. a) di tale articolo che prevede la deduzione ai fini Ires nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato (senza possibilità di riporto in avanti per le eccedenze) delle erogazioni effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica.

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