Imposte

Deducibilità estesa per gli interessi passivi delle società di progetto

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nella bozza di decreto fiscale è meglio delineato l’ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell’articolo 96 del Tuir degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.
In particolare, la norma ora esplicita che i requisiti per l’esclusione dall’applicazione di tali limiti si intendono rispettati anche nel caso in cui i prestiti siano assistiti da garanzie diverse da quelle previste dalla lettera a), comma 8,articolo 96 del Tuir.

Secondo il comma 8,articolo 96 del tuir, i limiti alla deducibilità non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico, diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

Ai sensi del successivo comma 9, se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati esclusi dai limiti di deducibilità sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso.

In numerose circostanze il finanziamento dei progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine è attuato attraverso uno schema che prevede la costituzione, da parte dell’aggiudicatario della gara pubblica, di una «società di progetto», al fine di effettuare la «segregazione patrimoniale» del progetto rispetto alle altre attività e passività. In tali casi, i finanziamenti alla società di progetto sono assistiti da varie forme di garanzia (che costituiscono il cosiddetto “security package”). Sul punto interviene la bozza di decreto fiscale stabilendo che, qualsiasi sia la forma di garanzia che assiste i finanziamenti concessi alla società di progetto, gli interessi relativi a questi ultimi sono sottratti ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del Tuir.

Inoltre la bozza di decreto fiscale stabilisce che l’esclusione dai menzionati limiti di deducibilità riguarda non solo i finanziamenti utilizzati per progetti infrastrutturali pubblici che rientrano nella parte V del Codice degli appalti, ma anche quelli relativi a progetti che rientrano nelle Parti III e IV dello stesso Codice, concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.


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