L'esperto rispondeProfessione

Deducibilità piena per le spese di vitto e alloggio

di Gianluca Dan

La domanda


Con alcuni prestatori d’opera intellettuale, i costi di locomozione, viaggio, vitto e alloggio sono sostenuti direttamente dall’azienda committente, con pagamento tramite carta di credito dell’azienda committente.
In tale ipotesi il costo è interamente deducibile per l’azienda (ad esempio, il biglietto dell’aereo utilizzato ovviamente per comprovate ragioni legate all’opera oggetto del contratto)?
Preciso che nel contratto con il prestatore d’opera (sia esso una società che utilizza propri dipendenti per l’attività prestata, piuttosto che un libero professionista) viene sempre previsto che la committente si fa carico delle spese in questione.
D.C. – Bari

Il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Pertanto tali spese risultano deducibili dal reddito del committente e non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
Di seguito si riportano le decorrenze per tipologia di spesa:
•«le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Periodo così sostituito dall'articolo 10, comma 1, Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
•«le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Periodo così modificato, da ultimo, dall'art. 7-quater, comma 5, Dl 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

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