Deducibilità piena per le spese di vitto e alloggio
Il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Pertanto tali spese risultano deducibili dal reddito del committente e non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
Di seguito si riportano le decorrenze per tipologia di spesa:
•«le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Periodo così sostituito dall'articolo 10, comma 1, Dlgs 21 novembre 2014 n. 175 e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
•«le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Periodo così modificato, da ultimo, dall'art. 7-quater, comma 5, Dl 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
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