Controlli e liti

Deducibilità da provare per chi è nel Cda

Secondo la Cassazione, occorre dimostrare che c’è anche un vincolo effettivo di subordinazione

di Laura Ambrosi

Indeducibile il costo del dipendente se è anche membro del Cda della stessa società, salvo non venga provato l’effettivo vincolo di subordinazione.

Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 10308/2021. L’Agenzia ha contestato a una società la deducibilità del costo di un dipendente in quanto anche membro del Cda. Essendo titolare di una delega alla gestione del settore amministrativo con firma libera, la posizione è stata ritenuta incompatibile con quella di lavoratore dipendente della medesima società e pertanto non era deducibile il relativo costo. La contribuente ricorreva così dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava la correttezza della contestazione.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che, secondo un orientamento consolidato, va esclusa la cumulabilità della qualità di amministratore unico di società di capitali e di lavoratore dipendente, non potendosi, in tal caso, individuare un’autonoma formazione della volontà imprenditoriale. Manca, infatti, l’assoggettamento al potere direttivo e quindi la subordinazione. Analoga considerazione vale per l’ipotesi di lavoro subordinato dell’unico socio, poiché si concentra in una sola persona la volontà sociale.

Va, invece, operata una diversa valutazione quando il rapporto di lavoro dipendente riguarda un membro del consiglio di amministrazione: in tal caso, infatti, sussistono astrattamente le caratteristiche dell’assoggettamento a subordinazione. Tuttavia, è necessario dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione rispetto al Cda nel suo complesso.

Occorre così accertare in concreto le mansioni svolte in un ruolo (di lavoratore dipendente) e nell’altro (di membro del Cda) tali da palesare due prestazioni differenti, oltre che la sussistenza del vincolo di subordinazione (continuità dello svolgimento delle mansioni, versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, coordinamento del lavoro rispetto all’azienda, ecc). Nella specie, le prove prodotte non erano sufficienti a dimostrare tali diversità e pertanto è stata confermata l’indeducibilità del relativo costo.

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