Deduzione per autotrasportatori a due vie in dichiarazione dei redditi
Le Entrate ricordano i codici da indicare in Redditi PF e SP, differenziati per operazioni entro e fuori dal Comune
Con un comunicato stampa, le Entrate chiariscono inserire nella dichiarazione dei redditi le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019.
Ricordiamo che la misura delle deduzioni è stata confermata a 48 euro, alla vigilia dei versamenti, con una news sul sito del dipartimento delle Finanze lo scorso 18 agosto (si veda l’articolo su NT+ Fisco).
Come ricordano le Entrate sulla falsariga delle istruzioni ai modelli Redditi PF e SP, la deduzione va riportata nei quadri RF e RG.
Nel rigo RG22 vanno usati i codici 16 (deduzioni per trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa) e 17 (deduzione per trasporti fuori Comune).
Nel rigo RF55 va usato il codice 43 (imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in caso trasporti entro lo stesso Comune in cui ha sede l’impresa) o 44 (stessa casistica, ma per trasporti fuori Comune).
Le deduzioni sono quelle previste dall'articolo 66, comma 5 del Tuir e spettano alle imprese autorizzate all'autotrasporto per conto terzi che hanno forma giuridica di imprese individuali o società di persone in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ma non per obbligo di legge: queste sono escluse).