Controlli e liti

Definizione agevolata, 24 ottobre data cruciale

di Laura Ambrosi e Antonio Ioerio

Il rapporto tra società e soci nell’ambito della pace fiscale desta non poche perplessità anche in tutti i casi di definizione disciplinata dall’articolo 2 del decreto fiscale.

Si tratta della sanatoria che consente di regolarizzare gli inviti al contraddittorio, le adesioni sottoscritte e non perfezionate e gli atti impositivi come avvisi di accertamento, liquidazione, rettifica e così via pagando solo le imposte negli stessi contenute, senza interessi e sanzioni.

La norma consente la definizione solo a condizione che alla data del 24 ottobre 2018 risulti notificato il provvedimento, con la conseguenza che i soci potranno regolarizzare la propria posizione solo se alla stessa data risulti notificato anche a loro un atto impositivo.

Attualmente non è previsto alcun automatismo per i soci nell’ipotesi di definizione da parte della società e pertanto, se l’invito al contraddittorio, l’adesione sottoscritta o l’avviso di accertamento notificato riguardasse solo la società, il socio avrebbe preclusa qualunque sanatoria.

Basti pensare al caso in cui il provvedimento dell’ente sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto, mentre gli accertamenti dei soci risultino notificati, anche solo per problemi postali, dopo il 24 ottobre 2018.

Secondo una singolare interpretazione di alcuni Uffici, emersa in questi giorni, nell’ipotesi in cui la società aderisse alla definizione agevolata, i soci non solo sarebbero esclusi dai benefici previsti dalla pace fiscale, ma addirittura nemmeno potrebbero tentare l’adesione, sperando cioè in contraddittorio di ridurre il maggior imponibile.

Va poi considerata la possibilità di aderire all’integrativa speciale: occorrerebbe comprendere a tal fine se l’atto notificato alla società, inibisca di per sé l’agevolazione ai soci costituendo formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo.

Se così fosse, i soci dinanzi all’adesione della società sarebbero verosimilmente costretti a prestare l’ordinaria acquiescenza all’atto di loro competenza, ma con l’aggravio di interessi e sanzioni.

È infatti, abbastanza difficile poter far valere in giudizio le ragioni del socio ove la società abbia accettato la pretesa fiscale.

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