Controlli e liti

Definizione agevolata, nullo il rigetto sul prestampato

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Il rigetto della domanda di definizione fiscale agevolata è un atto amministrativo. Pertanto, non può essere predisposto su un modello prestampato riferito ad altri tributi se ciò non è previsto dalla norma. Inoltre, deve essere adeguatamente motivato senza che sia possibile rimediare a tale carenza allegando i prospetti recanti i conteggi oggetto della possibile definizione. Così afferma la Ctr Sicilia 2948/4/2017 (presidente Russo, relatore Ferla).

L’articolo 12 della legge 289/2002 ha previsto la possibilità di definire, con il versamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, tutti quei carichi inclusi in ruoli emessi dagli uffici e affidati ai concessionari della riscossione fino al 30 giugno 1999. Il pagamento deve avvenire in una sola rata, ovvero in due rate, di cui la prima pari ad almeno l’80% dell’importo.

Le ragioni dell’ufficio

Nel caso in esame, avvalendosi di tale strumento, il contribuente presenta la relativa istanza per i ruoli Iva degli anni 1994, 1995 e 1996. La richiesta, però, viene rigettata dall’amministrazione il 18 gennaio 2010. Segue il ricorso in Ctp del contribuente, che lamenta il vizio del difetto di motivazione dell’atto. Il giudice di primo grado accoglie la censura e l’amministrazione appella la sentenza sfavorevole.

L’ufficio sostiene l’impugnazione con due motivazioni: a livello pregiudiziale, chiede la disapplicazione della normativa relativa alla definizione dei carichi di ruolo pregressi alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 luglio 2008 (C-132/06), che bacchetta i “condoni” Iva; nel merito, inoltre, sottolinea che l’atto di rigetto della definizione agevolata dei carichi pregressi è motivato tramite il rinvio ai prospetti contabili allegati.

La decisione

In conclusione, la Ctr Lombardia conferma il difetto di motivazione dell’atto di rigetto della definizione agevolata dei ruoli, affermando che:

il diniego è stato predisposto dall’amministrazione su un modello prestampato non previsto dalla norma e riferito a tasse automobilistiche, erariali e regionali (non utilizzabile ai fini della domanda di definizione agevolata dei carichi tributari);

nel diniego vengono allegati prospetti contabili che riportano importi di somme iscritte a ruolo, somme condonabili, somme pagate e interessi, cioè conteggi - ancorché corretti - che non sono sufficienti per soddisfare il requisito della motivazione.

In generale, nulla vieta che la motivazione sia fatta per relationem ai documenti allegati. In tal caso, però, deve essere «immediata» e non «mediata» tramite ricostruzioni «per tentativi» delle basi imponibili, delle somme dovute per la definizione, del residuo da pagare, e così via (ad esempio, nel caso specifico, l’omesso pagamento della seconda rata secondo l’amministrazione fa venire meno il beneficio). Ancor di più, il difetto di motivazione risulta palese se l’ufficio utilizza modulistica relativa alle definizioni agevolate di altri tributi.

Ctr Sicilia 2948/4/2017

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