Definizione agevolata dei Pvc anche dopo memorie difensive
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione in cerca di certezze. A più di un mese dall’uscita del decreto fiscale (Dl 119/2018) e nonostante il termine per la sanatoria sia ancora molto lontano (31 maggio 2019), alcuni contribuenti potrebbero avere la necessità di conoscere fin da ora con precisione le modalità di attuazione del provvedimento, ad esempio in considerazione del fatto che la norma non dispone la sospensione dell’invio degli avvisi di accertamento, nonostante la proroga generalizzata dei termini di accertamento per i Pvc sino al 2015. Inoltre, appare importante cercare di comprendere ciò che i contribuenti, destinatari di pvc potenzialmente definibili, possono o meno fare in attesa di decidere se usufruire della sanatoria, al fine di non vedersi pregiudicata tale opportunità.
Avvisi successivi
al 24 ottobre 2018
È ormai assodato, salvo smentite poco probabili, che la notifica dell’avviso di accertamento successivamente al 24 ottobre 2018 non costituisca una causa ostativa alla sanatoria. Tuttavia, tale evento potrebbe modificare in modo radicale la tempistica per usufruire della norma, in quanto il termine ultimo non sarebbe più il 31 maggio 2019, bensì la data entro cui è necessario presentare ricorso. Infatti, l’eventuale definitività dell’avviso determinerebbe, a quanto sembra, la necessità di versare, oltre alle imposte, anche le sanzioni e gli interessi, precludendo la definizione agevolata.
Potrebbe, in tale ipotesi, risultare utile presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di posticipare di ulteriori 90 giorni i termini del ricorso. Ciò, in particolare, nel caso in cui il decreto attuativo dovesse tardare mentre si approssima il termine a disposizione per ricorrere.
Al riguardo, tuttavia, a seguito delle precisazioni fornite con riferimento alla definizione degli avvisi di accertamento - per i quali è stato stabilito che la presentazione di istanze di accertamento con adesione non sono compatibili con la definizione, determinandone la decadenza dall’utilizzo – appare consigliabile, almeno fin quando non si avranno regole certe, di non presentare alcuna istanza. Ciò in quanto, per questione di omogeneità con gli atti di accertamento, la presentazione dell’istanza potrebbe essere interpretata come mancata volontà di aderire e, quindi, determinare la decadenza dalla definizione.
Anche l’emissione, da parte dell’Ufficio, di un invito al contraddittorio complicherebbe non poco le cose per il contribuente, accelerando i termini rispetto alla scadenza del 31 maggio fissata dal legislatore.
Adesione parziale
Altro aspetto da chiarire concerne l’eventuale adesione ad uno o più rilievi contenuti nel Pvc. Anche in questo caso, la data del 24 ottobre fa da spartiacque: se il ravvedimento è stato effettuato prima, non può certo costituire una causa ostativa alla sanatoria. In caso contrario (definizione parziale post 24 ottobre), anche l’eventuale adesione parziale ad uno o più rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione potrebbe essere interpretato come elemento impeditivo alla definizione agevolata. Del resto, scegliere di ravvedere alcune riprese inserite nel Pvc versando, insieme alle imposte, anche le sanzioni e gli interessi non rappresenta di certo l’opzione più vantaggiosa per chi intende usufruire della sanatoria, poiché significherebbe corrispondere con il ravvedimento degli importi maggiorati. Altro aspetto dubbio, connesso al ravvedimento parziale perfezionato prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale, riguarda la questione dell’obbligo di definire il “contenuto integrale” dei Pvc. In presenza, infatti, di una precedente definizione parziale di alcuni rilievi ci si chiede se il contribuente sia costretto a versare di nuovo le imposte già corrisposte per poter accedere alla sanatoria. Sul punto, in attesa dei necessari chiarimenti del decreto attuativo, si propende per una soluzione negativa, nel senso che la definizione agevolata deve avvenire senza rimettere in gioco quanto già definito prima del 24 ottobre con ravvedimento operoso.
Accertamento con adesione
Vi è poi il caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione prima del 24 ottobre a norma dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 218/1997 o intenda presentarla. Anche per questa fattispecie, l’invio precedente la data di entrata in vigore del decreto non modifica le possibilità di definizione, mentre si ritiene che l’inoltro successivo possa essere interpretato come mancata volontà di usufruire del provvedimento agevolato.
Memorie difensive
Infine, in caso di memorie difensive presentate o che si intendono presentare entro 60 giorni dalla consegna del Pvc si ritiene che le stesse non possano costituire, a prescindere dalla data di invio, un atto impeditivo per la definizione. Nell’ipotesi in cui, tuttavia, si abbia la volontà di usufruire della sanatoria, si consiglia di non presentare alcuna memoria, al fine di non rischiare successive spiacevoli sorprese al momento di leggere le istruzioni che verranno impartite con il decreto attuativo. Documento la cui emanazione diventa a questo punto, per tutti i motivi illustrati, decisamente urgente.