Controlli e liti

Definizione controversie, per pagare il 5% bisogna vincere entrambi i giudizi

Il chiarimento arriva con la sentenza 37166 della Cassazione

di Laura Ambrosi

Per l’ultima definizione delle liti, il pagamento estremamente favorevole del 5% era possibile solo in caso di soccombenza dell’Ufficio in entrambi i gradi di merito, considerando però la totalità della pretesa. In ipotesi di giudizi intermedi, infatti, non era possibile l’applicazione di tale percentuale. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 37166 depositata lunedì 29 novembre.

Una società proponeva ricorso in cassazione avverso il diniego della definizione delle liti pendenti (articolo 6 Dl 119/18). Secondo l’Ufficio i versamenti eseguiti non erano sufficienti rispetto alla soccombenza parziale risultata nel giudizio.

Va ricordato che la norma ai fini della sanatoria prevedeva in caso di soccombenza ripartita tra le parti, il pagamento risultante dalla sommatoria delle percentuali previste per l’ipotesi di soccombenza (100%) e di quelle per l’accoglimento (15%), considerando i rispettivi valori di lite. Inoltre, per le controversie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali l’Agenzia fosse stata soccombente in tutti i precedenti gradi di merito, per la definizione era sufficiente il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.

La contribuente, sulla parte in cui era risultata vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio, aveva corrisposto il 5%, mentre sul resto, poiché soccombente in primo grado, aveva corrisposto il 15 per cento.

La Suprema corte ha innanzitutto rilevato che la norma consentiva la definizione «per ciascuna controversia autonoma» intendendo per tale «quella relativa a ciascun atto impugnato». Ciò che rilevava, quindi, era il contenuto dell’atto nella sua interezza, a prescindere riguardasse più tipologie di imposta ovvero più annualità. Ad avvalorare tale tesi, secondo i giudici di legittimità sovviene anche la ratio della norma, volta a una più celere acquisizione di imponibile, anche se parziale a fronte dell’incertezza dell’esito della lite.

Nella specie, pertanto, la Cassazione ha escluso l’applicabilità del 5% attesa la parziale soccombenza in primo grado. La norma, infatti, facendo riferimento alla “controversia” si riferiva a un giudizio complessivo della pretesa.

La pronuncia poi ha affrontato il merito della vicenda e precisamente l’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte sugli interessi maturati in un rapporto di finanziamento ad altri enti del gruppo.

La sentenza sul punto ha evidenziato che secondo quanto previsto dall’articolo 45 Tuir, l’obbligo della ritenuta sussiste non solo nel caso in cui siano effettivamente corrisposti gli interessi, ma anche quando tale corresponsione sia solo presunta dalla legge. Ne conseguiva pertanto che a prescindere dal pagamento delle somme, occorreva versare la relativa ritenuta.

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