Controlli e liti

Definizione liti ad ampio raggio

di Francesco Falcone

La definizione delle liti pendenti tributarie si applicherà ai ricorsi notificati alla controparte entro il 24 aprile 2017 e proposti non solo contro gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ma anche contro quelli emessi dagli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017.

Queste sono le principali novità che hanno riguardato l’iter parlamentare di conversione in legge della manovra correttiva (Dl 50/17) che all’articolo 11 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Di fatto la definizione delle liti pendenti, in vigore dal 24 aprile 2017, segue la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione (articolo 6 del Dl 193/2016) conclusasi il 21 aprile scorso, e si pone in scia con questa in quanto consente -più o meno con gli stessi benefici- di definire gli importi in contestazione non ancora affidati all’agente della riscossione in pendenza di giudizio (si veda la grafica in pagina).

Ècosì possibile, per chi presenta la domanda, definire la lite mediante il pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, e rimarranno esclusi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Una particolarità riguarda, invece, le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi che possono essere definite mediante il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

Restano escluse le liti che attengono, anche solo parzialmente, alle risorse proprie tradizionali necessarie a garantire il finanziamento del bilancio dell’Unione europea.

Domanda e pagamento

Entro il 30 settembre 2017 va presentata la domanda (una distinta per ogni giudizio). Il pagamento degli importi dovuti (superiori ai 2mila euro) può avvenire anche ratealmente, in un numero massimo di tre rate: entro il 30 settembre andrà effettuato il pagamento degli importi dovuti o dovrà essere eseguito il pagamento della prima rata (in caso di pagamento rateale) di importo pari al 40%; la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute è fissata al 30 novembre 2017; la terza ed ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute è fissata al 30 giugno 2018.

Per ciascuna controversia autonoma andrà effettuato un separato versamento.

La sospensione

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente. Per ottenere tale effetto, il contribuente deve, infatti, fare richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere di tale istituto. In tal caso il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2017. Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia di definizione della domanda e del versamento e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso sino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore dell’istituto) fino al 30 settembre 2017.

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro 31 luglio 2018. È possibile impugnare il diniego entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.

Attenzione, però, perché in mancanza di istanza di trattazione, presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse, il processo si estingue.

L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

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