Definizione liti, importo al netto di autotutela e giudicato
Vanno esclusi gli importi oggetto di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite o quelli oggetto di parziale annullamento
L’individuazione del valore delle imposte dovute ovvero delle sanzioni in caso di controversia relative solo a queste ultime, non è così sempre agevole.
La norma, infatti, prevede che il calcolo del dovuto ai fini della sanatoria si basi sull'atto impositivo originariamente impugnato ovvero sull'ultima sentenza depositata alla data del 1° gennaio 2023.
Tuttavia, ci sono alcune ipotesi non così rare, che rendono particolarmente difficile l'esatta individuazione del dovuto, rischiando di pregiudicare il buon esito della definizione.
Un caso frequente riguarda la soccombenza ripartita tra Ufficio e contribuente. La norma (comma 189) prevede che l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni sia dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i giudici non individuano esattamente le imposte dovute o annullate, ma decidono sulle tesi del contribuente o dell'Ufficio. Ne consegue così che la sentenza, al più, indica i criteri per il calcolo del “nuovo” imponibile in relazione alle parti accolte o rigettate del ricorso.
Si tratta di elementi che di per sé potrebbero generare perplessità (o errori) dai quali discenderebbe un errato calcolo delle imposte dovute ai fini della sanatoria. In tali casi, converrebbe prudenzialmente contattare l'Ufficio al fine di coordinare l'imponibile e/o l'imposta dovuta.
Ci sono poi controversie nel corso delle quali l'imposta originariamente dovuta è variata.
Ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, devono escludersi gli importi oggetto di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero quelli oggetto di parziale annullamento dell'atto a seguito di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento (circolare 6/2019).
Ciò che rileva è il debito realmente pendente e quindi (ancora) oggetto di controversia. In tal senso la Suprema Corte (34706/2022) ha confermato l'applicazione della minor percentuale del 5% sulla parte ancora pendente, dopo la formazione del giudicato interno.
Tale principio è certamente applicabile anche alla nuova definizione agevolata.