Controlli e liti

Definizione liti pendenti, c’è il modello: pagamento a rate oltre i mille euro

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di Salvina Morina e Tonino Morina

È stata finalmente approvata la modulistica per avvalersi della chiusura delle liti pendenti(clicca qui per leggere il provvedimento e per scaricare il modello ). Può quindi prendere il via una delle definizioni più importanti della cosiddetta «pace fiscale», che prevede dieci diverse forme di sanatorie. Dagli importi dovuti per la chiusura della lite, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Anche se non si deve pagare nulla, per avvalersi della definizione, si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019.

Per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, ll’articolo 6 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, è stabilito (comma 10) che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Chi può avvalersi della definizione
Per avvalersi della definizione, è necessario che la lite sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre 2018 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate. È, inoltre, necessario che, «alla data di presentazione della domanda ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, «pendenza della lite», circolare 22/E/2017).
Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

La definzione agevolata copre anche le ipotesi disciplinate dall’articolo 7 del Dl 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Disparità di trattamento da evitare
Per evitare disparità di trattamento, è necessario consentire ai contribuenti, che intendono avvalersi della chiusura delle liti pendenti, di non considerare le sentenze negative depositate dopo il 24 ottobre 2018. È chiaro che una sentenza della Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata entro il 24 ottobre 2018, escluda l’accesso alla definizione. L’accesso, invece, non può essere negato al contribuente che, pur volendosi avvalere della definizione, in presenza di sentenza favorevole di secondo grado, non l’ha potuta fare perché mancava la modulistica, ma che ha ricevuto o riceverà una sentenza di Cassazione, con pronuncia definitiva, depositata dopo il 24 ottobre 2018. Non è pensabile che, per l’assenza della modulistica e non certo per colpa loro, questi contribuenti possano essere beffati da una sentenza della Cassazione depositata dopo il 24 ottobre 2018. Si spera in un intervento dell’agenzia delle Entrate che eviti queste disparità.

Il modello per la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Agenzia delle Entrate - Il provvedimento per la definizione agevolata delle liti pendeti del 18 febbraio 2019

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