Definizione liti, Pvc ed errori formali al rush finale: la sanatoria del contenzioso cancella anche l’aggio
Qual è il destino dell’aggio quando si chiude una lite pendente? Il fatto che l’agenzia delle Entrate abbia a più riprese precisato che dallo scomputo degli importi da versare per l’adesione agevolata non possano essere considerati gli aggi già pagati, ha dato adito a qualche dubbio in merito. Tuttavia, si ritiene che a tale quesito si debba dare senz’altro risposta positiva.
Durante Telefisco 2019 le Entrate hanno precisato che «il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, produce altresì, come riflesso processuale, l’estinzione del giudizio. Si tratta, pertanto, di effetti ai quali consegue il venir meno dell’efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive».
Quindi, una volta che è stata presentata la domanda di definizione della lite e pagata la prima rata o l’importo complessivo l’obbligazione tributaria, a tutti gli effetti, è estinta e dunque qualsiasi misura cautelare o atto esecutivo diviene giuridicamente privo di oggetto.
Pertanto (tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 9, articolo 6, Dl 119/2018), è evidente che il perfezionamento nova l’obbligazione, riducendola rispetto a quella contenuta nell’atto di accertamento originario e travolgendo gli effetti successivi, tra i quali non possono non comparire quelli relativi alla debenza degli aggi.
Gli effetti della definizione alle liti, secondo l’Agenzia(circolare 22/2003) determina «la definizione dell’atto impositivo» o «atto presupposto» (seppur senza acquisizione del valore di giudicato). Questa definizione dell’atto impositivo “sottostante” o “presupposto”, apparentemente banale e scontata, può essere correlata a quanto formulato dalla circolare 23/2017 la quale – seppur nell’ambito di liti definibili aventi ad oggetto l’agente della riscossione - ha stabilito che «gli importi dovuti vanno determinati con riguardo all’atto presupposto» arrivando alla conclusione che, laddove l’atto presupposto venga definito, «non sono dovuti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi)». Ciò sta quindi a significare in generale che, nel momento in cui “l’atto presupposto” viene “sanato” con l’adesione alle liti, l’aggio non è dovuto. Non può essere considerata, in senso contrario, la posizione dell’Agenzia secondo la quale non risulterebbe possibile, nel computo dell’ammontare dovuto ai fini della definizione agevolata, la sottrazione degli eventuali aggi già pagati. Si deve ricordare infatti che tale posizione è in palese contrasto con la legge: l’articolo 6, comma 9 del Dl 119/2018 permette lo scomputo degli importi versati “a qualsiasi titolo” (comprendendo quindi anche gli aggi stessi, che sono senz’altro “importi”). Il fatto che il contribuente, per evitare contenziosi futuri, accetti di decurtare calcolo gli eventuali aggi già versati, non fa venir meno la chiara volontà del legislatore.

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