Controlli e liti

Definizione a posto se entro il 31 luglio non arriva la notifica

La scadenza non è stata prorogata dalle misure intervenute per l’emergenza Covid-19

di Laura Ambrosi

Il 31 luglio 2020 scade il termine di notifica da parte dell’Agenzia di eventuale diniego alla definizione delle liti pendenti. Si tratta di una scadenza che non è stata prorogata dai provvedimenti intervenuti per l’emergenza epidemiologica, con la conseguenza che se entro tale data non sarà notificato alcun provvedimento, la definizione è perfezionata.

Il diniego deve essere formalizzato in un provvedimento, adeguatamente motivato da notificare al contribuente secondo le ordinarie regole. Si tratta di un atto impugnabile entro 60 giorni dalla notifica.

Il ricorso avverso il diniego va proposto dinanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.
L’impugnazione del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, vale come istanza di trattazione del processo rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione. Ove il giudice confermasse la non definibilità della lite, il giudizio originariamente instaurato proseguirà normalmente.

Nell’ipotesi in cui la controversia sia relativa ad un procedimento per il quale sono pendenti i termini di proposizione dell’appello o del ricorso in cassazione, non è ammessa l’impugnazione separata della sentenza e del diniego, attraverso la proposizione di due atti distinti.

Il contribuente può impugnare:
- solo il diniego, nel qual caso l’eventuale rigetto del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza e quindi la definitività del rapporto controverso nei termini statuiti dal giudice;
- solo la sentenza, avviando così un procedimento ordinario di impugnazione;
- diniego e sentenza; in tal caso se il giudice confermerà l’illegittimità del diniego, si intenderà perfezionata la controversia, in caso contrario, il giudizio riguarderà, come normalmente accade, il provvedimento impositivo notificato. Per tale ipotesi, il termine di impugnazione è di 60 giorni decorrenti dalla notifica del diniego, anche se il termine ordinario scadeva prima.

Per le sentenze pronunciate dalla Ctr, secondo quanto affermato dalla Suprema corte (24530/2019; 31049/2018), è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità. L’impugnazione del diniego non è obbligatoria, ma ove non si proceda in tal senso, occorrerà presentare istanza di trattazione entro il 31/12/2020, poiché l’inattività delle parti comporta l’estinzione del giudizio. In tale ipotesi si verifica il passaggio in giudicato dell’ultima sentenza resa ovvero il consolidamento dell’atto impugnato, qualora non sia stata ancora emessa una sentenza perché il giudizio è pendente in 1° grado (circolare 6/19).

Anche l’ufficio può attivarsi presentando istanza di trattazione entro il 31/12 se ha interesse alla prosecuzione del giudizio quando l’ultima pronuncia è favorevole al contribuente. Se il diniego non è impugnato nei termini diventerà definitivo e il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate e ciò anche se proseguisse l’originario giudizio relativo all’atto impositivo.

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