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Delega fiscale, revisione delle aliquote Iva in parallelo con quella delle classi di prodotto

Un effetto indiretto sull'Iva potrebbe venire dalla riforma del catasto: le aliquote ridotte in edilizia non si applicano agli edifici classificati in A/1, A/8 e A/9

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di Raffaele Rizzardi

Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale ora all’esame del Parlamento (atto Camera 3343) affronta anche il tema dell’imposta sul valore aggiunto.

A questo argomento è dedicato in modo specifico l'articolo 5, ma per l'imposta sul valore aggiunto può essere ancor più significativo l'articolo 9, contenente la delega per la codificazione tributaria.

È noto che nel nostro ordinamento non esiste un codice tributario, comparabile al Code Général des Impôts francese o all'Abgabenordnung tedesco. I manuali che si arrogano il termine «Codice» nella loro copertina altro non sono che una raccolta normativa, spesso eterogenea.

Per quanto ci riguarda sono significative:

• la lettera b): coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

• oltre alla lettera d): aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea.

Questi obiettivi di delega sarebbero di per sé sufficienti per un tributo armonizzato, come l'Iva. La necessità di adeguarci al linguaggio europeo pone in evidenza che occorre sostituire un termine polisemico come effettuazione, con ciascuno dei due significati che ha nella direttiva, rispettivamente (nostro articolo 6) di «fatto generatore del tributo» e (articolo 7) di «luogo delle operazioni».

Per non parlare dell'improprio e inutilmente dannoso termine di "detrazione" usato a sproposito nell'articolo 26 relativo alle note di variazione in diminuzione, oltre che negli articoli 27 e 30 che si occupano del riporto a nuovo tra liquidazioni periodiche o tra successivi periodi di imposta.

L'utilizzo di questo termine risale a quasi cinquanta anni fa, nella prima scrittura della legge Iva, quando le calcolatrici erano particolarmente costose e si ritenne di generare una semplificazione, evitando scritture in negativo nei registri, facendole diventare annotazione in positivo nel registro opposto. Tra l'altro solo dopo due anni venne ammessa la possibilità di eseguire annotazioni in negativo, ma già dalla prima dichiarazione annuale, relativa al 1973, le note di variazione che erano obbligatoriamente annotate a registro acquisti dovevano essere sottratte dalle operazioni attive. Purtroppo, non abbiamo più eliminato l'improprio termine di «detrazione», che trascina con sé la decadenza, se il relativo esercizio non è fatto nei termini ora annuali.

Nella formulazione del testo unico Iva bisognerà comunque eliminare le disposizioni relative all'accertamento, in quanto sono assolutamente duplicate tra il Dpr 633/1972 e il Dpr 600/1973, relativo alle imposte sui redditi. Nonostante la nascita ormai più che ventennale dell'agenzia delle Entrate (la doppia norma aveva un senso solo quando gli uffici erano separati tra Iva e imposte dirette) l'accesso presso un contribuente comporta l'attestazione a verbale che avviene ai sensi dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 52 della legge Iva. Le due disposizioni sono identiche, salvo che in alcuni casi l'aggiornamento non è stato identico tra le due norme.

Torniamo alla normativa specifica per l'imposta sul valore aggiunto dove l'obiettivo della delega è alquanto riduttivo perché sembra occuparsi solo di aliquote: razionalizzare la struttura dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta.

In altri termini si concede delega per la revisione delle aliquote, sicuramente necessaria, anche per la chiarezza normativa. Basti pensare che la tabella A, parte III (aliquota 10%) contiene ancora le voci 81 – acque minerali e 82 – birra, che sono invece ad aliquota ordinaria dal 20 settembre 1990, come disposto dall'articolo 5, comma 3, del Dl 261 del 15 settembre 1990.

Non parliamo dell'obsoleto utilizzo delle voci doganali, antecedenti l'introduzione della NC – Nomenclatura Comune europea, in vigore ormai dal 1987. Questa anomalia è venuta in evidenza dal 1° luglio scorso, relativamente alle vendite a distanza ai consumatori europei, che devono essere assoggettate all'aliquota del Paese di destinazione, senza più la soglia dei 35mila o 100mila euro, al di sotto della quale si applicava comunque l'Iva del Paese del fornitore.

La Commissione europea ha messo a disposizione un motore di ricerca (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html). Abbiamo fatto alcune indagini su prodotti ad aliquota ridotta. Di regola il risultato è stato coerente con la tabella, anche se utilizzando le voci doganali arriviamo, per esempio, all'aliquota ordinaria per il basilico, che invece è al 5 per cento.

Una razionalizzazione delle classi di prodotto è sicuramente utile per la corretta applicazione delle aliquote, non dimenticando la più recente pronuncia di Cassazione (sentenza del 21 aprile 2021, n. 10439), secondo cui non avrebbe nessun effetto a favore del contribuente nemmeno l'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, che conferma il diritto di detrazione per l'imposta applicata in misura superiore, nozione che sicuramente comprende l'errore di aliquota per eccesso.

Un effetto indiretto sull'Iva potrebbe venire dalla riforma del catasto: le aliquote ridotte in edilizia non si applicano agli edifici classificati in A/1, A/8 e A/9 (appartamenti di lusso, ville e castelli: queste categorie potrebbero trovare un'applicazione più estesa che non al momento).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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