Controlli e liti

Delega telefonica valida se menzionata nel processo verbale

di Laura Ambrosi

In occasione di una verifica presso la sede di una società, la delega ad assistere alle operazioni al consulente è valida anche se conferita solo telefonicamente a condizione che ne sia dato conto nel processo verbale.
A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione con la sentenza 6683 depositata ieri.
In esito ad una verifica effettuata presso la sede di una società, l’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito dichiarato.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, eccependo, tra i diversi motivi, che erano state commesse delle irregolarità in sede di verifica poiché pur in assenza del legale rappresentante della contribuente, le operazioni erano state eseguite.
Entrambi i giudici di merito, confermavano la tesi della contribuente poiché l’accesso era avvenuto in presenza del consulente in realtà autorizzato da un soggetto privo dei poteri necessari.
L’Agenzia ricorreva così per Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma in tema di accessi.
La Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito i fatti accaduti al momento dell’apertura della verifica.
I funzionari, prima di iniziare il controllo, avevano contattato telefonicamente il procuratore speciale della società, il quale riferiva di essere anche socio della società. Riferiva inoltre che sia lui sia il fratello, ossia l’altro socio, erano impossibilitati a presenziare alle operazione, ma che comunque davano il proprio assenso e all’uopo conferivano mandato al consulente di assisterli. Si riservavano a tal fine, di formalizzare per iscritto il conferimento dell’incarico. Tali fatti erano stati riportati nel processo verbale di constatazione notificato al soggetto delegato.
I giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna violazione nell’iter seguito dai verificatori. È infatti, sufficiente che il soggetto delegato agisca sulla base di uno specifico incarico, conferito anche telefonicamente, quando il titolare sia altrove e di ciò deve darsi atto nel processo verbale.
È stato altresì precisato che l’articolo 52 del Dpr 633/72, nel disciplinare gli accessi, prescrive la necessità del titolare dello studio o di un suo delegato con riferimento ai locali destinati all’esercizio di arti o professioni. Ne consegue pertanto che nella diversa ipotesi in cui l’accesso è eseguito presso la sede di una società di capitali, la norma non richiede la presenza del titolare.

Cassazione, sentenza 6683/2017

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