Adempimenti

Deleghe online per il 730. Poi regolarizzazione alla fine dello stato di emergenza

Il Dl 23/2020 consente la consegna delle certificazioni uniche e la loro invio all’Agenzia entro il 30 aprile

di Luca De Stefani

I lavoratori dipendenti e i pensionati potranno inviare via e-mail, pec o altri sistemi telematici ai Caf e agli intermediati abilitati all’invio del modello 730 (stranamente, non anche ai datori di lavoro che prestano l’assistenza fiscale), la «copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata, sottoscritta» (assieme alla copia del documento di identità), oltre che «la copia della documentazione necessaria», che si presume sia la copia della documentazione relativa agli oneri e agli altri documenti necessari per compilare il modello 730 e/o per rilasciare il visto di conformità (sarebbe auspicabile un chiarimento). Sono queste le novità dell’articolo 25 del Dl 23/2020 che esonerano, solo temporaneamente, dall’acquisizione degli originali delle deleghe o dei file delle stesse firmate digitalmente.

In caso di necessità, al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al Caf o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Assistenza di agosto e settembre
Questa semplificazione, però, sarà possibile solo «fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria», quindi, per ora, fino al 31 luglio 2020. Lo stato di emergenza di rilievo nazionale (articoli 7, comma 1, lettera c, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e durerà per 6 mesi, quindi, fino al 31 luglio 2020.

L’articolo 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, però, ha anticipato di un anno il nuovo calendario previsto dall’articolo 16-bis, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la presentazione a sostituti d’imposta, Caf o intermediari ovvero per l’invio diretto all’agenzia delle Entrate del modello 730 per il 2019 (con le schede di destinazione del 2, 5 e 8 per mille dell’Irpef). La nuova scadenza per tutti, quindi, è il 30 settembre 2020, sia per l’invio telematico diretto da parte del contribuente alle Entrate della precompilata (la scadenza previgente era il 23 luglio), sia per la presentazione (e il conseguente invio telematico) a un Caf-dipendenti o a un intermediario abilitato, assieme alla documentazione necessaria per effettuare le operazioni di controllo (la scadenza previgente era il 23 luglio) ovvero al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale (previgente scadenza del 7 luglio).

L’acquisizione semplificata delle deleghe, prevista dal decreto Liquidità, pertanto, non sembrerebbe (al momento) possibile per i contribuenti che si avvarranno dell’assistenza fiscale dei Caf e degli intermediari ad agosto e settembre 2020. In questi casi, quindi, la delega potrà essere acquisita in formato elettronico, solo se sottoscritta digitalmente con la firma digitale (carta nazionale dei servizi, CNS, smart card o una chiavetta usb), se si utilizzano le altre metodologie previste dall’articolo 5, provvedimento 7 aprile 2017 (per il sostituto d’imposta, la rete aziendale con accesso tramite credenziali personali) o se si utilizza una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta ped-id), come chiarito dall’agenzia delle Entrate al forum del Sole 24 Ore del 30 giugno 2015 sul 730 precompilato (si veda Il Sole 24 Ore del 1° luglio 2015).

Doppio lavoro
La semplificazione dell’invio delle deleghe scannerizzate, però, rischia di creare ulteriore lavoro ai Caf e ai professionisti nel mese di agosto 2020, in quanto il decreto Liquidità prevede che «una volta cessata l’attuale situazione emergenziale» (presumibilmente, in base alla norma attuale, dal primo agosto 2020), l’obbligo di possedere e conservare l’originale firmato (o il file con firma digitale) dovrà essere regolarizzato, attraverso la «consegna delle citate deleghe» (firmate su carta o con firma digitale) e «della documentazione».

Certificazioni uniche
Il decreto Liquidità, poi, ha concesso la possibilità di inviare le certificazioni uniche relative al 2019 ai sostituiti (dipendenti e professionisti) entro il 30 aprile 2020. La nuova scadenza ordinaria a regime era il 16 marzo ed era stata già prorogata al 31 marzo 2020, dall’articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Relativamente all’invio telematico delle stesse all’agenzia delle Entrate, scaduto lo scorso 31 marzo (la nuova scadenza ordinaria a regime sarà il 16 marzo), si prevede che non si applichino le sanzioni per la tardiva trasmissione se le stesse saranno inviate entro il 30 aprile.

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