Demolizioni e cessioni con Iva
Quando, per un contratto di demolizione, l’impresa che effettua il servizio può rivendere i rottami metallici contenuti nei rifiuti di demolizione, si è in presenza di due operazioni a titolo oneroso: i) la prestazione dei lavori di demolizione; ii) la cessione dei rottami metallici, che si ritiene anch’essa a titolo oneroso se la società di demolizione – acquirente – attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto nel contratto. La cessione sarà soggetta a Iva solo se il cedente è un soggetto passivo ai fini dell’imposta.
Importante il chiarimento giunto ieri da Lussemburgo. La Corte di giustizia – sentenza causa C-410/17 – è intervenuta sulle operazioni “reciproche” (o “permutative”), che trovano la fonte normativa nell’articolo 73 della direttiva Iva e nell’articolo 11 del Dpr 633/1972 e che presentano degli aspetti problematici in riferimento sia alla loro individuazione (quando si ricade in concreto nella fattispecie della permuta?) sia al momento impositivo dell’obbligazione tributaria (quando è dovuta l’Iva?). Con la pronuncia di ieri, i giudici europei sono stati chiamati a rispondere al primo dei due interrogativi in relazione a un contratto di demolizione, con il quale una società finlandese si impegnava a demolire gli edifici di una vecchia fabbrica di un suo cliente, a rimuovere e smaltire il materiale da asportare e i rifiuti, acquisendo, d’altra parte, il diritto di vendere i rottami metallici residui ad imprese terze. La particolarità del caso consisteva nel fatto che la stessa società effettuava in anticipo una stima del prezzo che avrebbe potuto trarre dalla vendita dei materiali, decurtando di tale importo il prezzo dei lavori di demolizione. Per fare un esempio, se la società stimava che dalla vendita del rottame residuato dalla demolizione avrebbe ricavato 300 euro, fissava il corrispettivo del contratto di demolizione non a 1.000 euro, ma a 700, senza che il valore del rottame fosse negoziato o fissato con il cliente. Quest’ultimo conosceva solamente il prezzo complessivo per i lavori di demolizione così come risultante da contratto. A non essere chiaro, dunque, era il fatto se il contratto descritto prevedesse un’unica o due prestazioni rilevanti ai fini dell’Iva. La risposta della Corte è pro Fisco. Considerato che anche la cessione dei rottami recuperabili è effettuata dietro un corrispettivo di valore pari alla diminuzione di prezzo per la prestazione di demolizione effettuata dalla società e considerato che esiste un nesso diretto tra la prestazione di servizi e la cessione di beni in discussione, si è in presenza di un’operazione permutativa vera e propria. La conseguenza è che ai fini Iva va valorizzata anche la parte dell’operazione relativa alla cessione. Più propriamente, la base imponibile della prestazione di demolizione oggetto del contratto è costituita dal prezzo effettivamente pagato dal cliente e dal valore attribuito ai rottami metallici recuperabili.