Imposte

Depenalizzazione retroattiva sulla tassa di soggiorno

Per il Gup di Roma (in contrasto con la Cassazione) introdotta da maggio un’abolitio criminis

di Giovanni Negri

Effetto retroattivo per la depenalizzazione dell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno decisa con il decreto Rilancio. Il Gup di Roma, con sentenza n. 1515 del 2020, ha infatti stabilito il non luogo a procedere, perchè il fatto non è più previsto come reato, nei confronti di un albergatore accusato di peculato per non avere versato al Comune 663.000 euro negli anni 2016, 2016 e 2017. La pronuncia si pone in consapevole contrasto con l’unico intervento, anch’esso recentissimo, della Cassazione sul punto, che aveva invece negato l’esistenza di un’abolitio criminis.

Diverso orientamento

Diversa lettura a valle quindi di una modifica normativa a monte, quella del decreto n. 34 del 2020, per effetto della quale, a partire dal 19 maggio scorso, non si può più configurare il delitto di peculato a carico del gestore di una struttura alberghiera che non versa la tassa di soggiorno. Il gestore, non riscuotendo denaro pubblico, non è infatti più considerato incaricato di pubblico servizio, non più agente riscossore, piuttosto e semplicemente obbligato per l’imposta.

Per la Cassazione, la trasformazione della qualifica soggettiva si è prodotta solo per futuro, visto che il confronto strutturale tra le 2 fattispecie che si sono succedute nel tempo porta a concludere che la novità normativa non ha demolito elementi costitutivi del fatto tipico.

La volontà del legislatore

Di diverso avviso il Gup di Roma, per il quale «sembra paradossale ritenere che una norma che incide sulla qualifica dell’albergatore, definito ora esplicitamente responsabile e sostituto d’imposta, non sia da considerare norma posteriore che priva di rilevanza penale la fattispecie». Il legislatore, infatti, nella lettura del Gup, ha compiuto una valutazione “politica”, decidendo di non considerare più reato la condotta dell’albergatore, ma solo punibile con una sanzione amministrativa.

In questo senso, chiarisce ancora la pronuncia del Gup, la previsione di una misura amministrativa, senza lasciare riserve di applicazione della legge penale, non può fare dubitare della volontà del legislatore di prendere atto della gravissima situazione del settore alberghiero , che dura da anni, ed è stata aggravata dall’emergenza sanitaria, introducendo una disciplina di minore rigore.

La retroattività

E allora, concludendo, «è appena il caso di osservare che ritenere che la depenalizzazione operi solo per quei comportamenti successivi all’entrata in vigore del decreto legge 34/20, sarebbe profondamente ingiusto in quanto introdurrebbe una disparità di trattamento di situazioni identiche in evidente violazione di precetti di rango costituzionale».

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