Adempimenti

Depositi di carburanti, le Dogane alzano l’asticella per nuove licenze o volture

Sarà richiesto ai nuovi operatori di fornire informazioni su compagine sociale, funzionalità e logistica

Depositi commerciali di carburanti autorizzati solo se in possesso di stringenti requisiti tecnico-organizzativi da dimostrare in sede di richiesta di nuova licenza o di voltura della stessa. Questo sarà il contenuto di una direttoriale e di una circolare che, come anticipato in un open hearing del 30 luglio, emanerà a breve l’agenzia delle Dogane e dei monopoli. In effetti, le disposizioni dell’ultima legge di bilancio 178/2020 hanno introdotto i commi 6-bis e 6-ter all’articolo 25 del Dlgs 504/1995 (Tua: Testo unico accise) in base ai quali sono previsti nuovi requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio di un deposito di prodotto ad accisa assolta.

Con riferimento ai requisiti oggettivi per l’ottenimento di una licenza, la legge delega all’autorità doganale il compito di declinare il requisito che la norma individua – già di per sé con formula vaga – come «tecnico organizzativo minimo», rapportato alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ed al conto economico previsionale.

Di come Adm intenda declinare tali disposizioni si è dato conto nell’open hearing del 30 luglio, nel corso del quale l’autorità ha comunicato l’intenzione di procedere ad una esplicitazione assai dettagliata dei criteri generali, con l’emanazione di prescrizioni di dettaglio. Solo a titolo d’esempio, sarà infatti richiesto ai nuovi operatori di fornire informazioni sulla compagine sociale, sulle funzionalità del deposito e sulla disponibilità di una struttura logistica idonea per la movimentazione di carburanti. Ancora, saranno richiesti una solida posizione economica e finanziaria, l’esistenza di un piano industriale sostenibile e una congrua affidabilità fiscale non solo propria, ma di fornitori e cessionari.

Il tutto, varrà poi non solo per le nuove licenze, ma anche per le volture di quelle esistenti, anche se ciò non è direttamente desumibile dal dato normativo. Sul punto, si può osservare la disparità esistente tra i soggetti oggi già titolari di un deposito ed i nuovi interessati ad entrare nel business; sullo screening dei primi, potrebbe addirittura farsi un discorso di analogia sulla base dei principi di uguaglianza.

Poste le indiscutibili esigenze di tutela fiscale, la vera questione è il perimetro dell’esercizio della discrezionalità amministrativa in via eccessivamente svincolata, ragione per cui Adm e gli stakeholders devono tutti contribuire, nelle prossime settimane, alla creazione di un sistema oggettivo, equo ed equilibrato.

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