Adempimenti

Autotrasporto, plafond Iva limitato per i carburanti

La risposta a interpello 337 richiede che l’Iva con lettera d’intento possa essere assolta solo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rimborso accise

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Per la benzina ed il gasolio in estrazione da un deposito fiscale, salve le ipotesi di deroga, l’Iva può essere assolta con lettera di intento unicamente dalle imprese che posseggono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi elencati dall’articolo 24-ter del Testo unico delle Accise (Tua). Si tratta di quelle imprese che svolgono attività di trasporto di cose e persone entro perimetri ben individuati e che possono, a richiesta, essere ristorate del maggior onere di accisa indebitamente corrisposto all’acquisto, mediante il riconoscimento di un credito o di un rimborso.

Con la risposta a interpello 337/2020, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello proposto da un handler aeroportuale, che acquista carburante per l’esercizio della propria attività di impresa. L’operatore chiedeva se, per l’attività svolta, potesse essere ricompreso nelle imprese annoverate nel comma 941 ter della Legge n. 205/17 (Legge Bilancio 2018), che introduceva la deroga al pagamento cash dell’Iva nelle ipotesi di carburanti ceduti, appunto, ad imprese elencate dall’articolo 24-ter del Tua.

Riordinando la materia, si deve qui osservare che, con la Legge di Bilancio citata, è stato introdotto un peculiare e complesso meccanismo di assolvimento dell’Iva per le ipotesi di benzina e gasolio estratti da un deposito fiscale. In queste ipotesi, salve deroghe di tipo soggettivo, il legislatore ha disposto che la barriera dell’immissione in consumo utile ai fini accise, valesse anche per l’Iva: in buona sostanza, in estrazione da un deposito sospensivo, seppure con modalità distinte, devono essere pagate sia le accise che l’Iva, quest’ultima in contanti con F24, operazione per operazione e senza possibilità di compensazione. Questa norma, ispirata da una logica unicamente antifrode, ha generato, nell’ultimo triennio, numerose questioni interpretative ed applicative, solo in parte superate dalla prassi di settore, riconducibile alla circolare 18/E/2019.

Ad ogni modo, in questo articolato quadro normativo e di prassi, si sono innestate le modifiche alla norma in questione, recate dal Dl 124/2019 che, tra l’altro, ha disposto che fanno eccezione alla regola del pagamento dell’Iva con F24 e, più in generale, al divieto di spendita di lettere di intento per l’acquisto di carburante, le «imprese di cui all’articolo 24-ter» del Tua, «che acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio presso un deposito commerciale».

Per la soluzione del quesito, dunque, l’agenzia delle Entrate ha dovuto perimetrare esattamente la portata dell’articolo 24-ter, a tal fine coinvolgendo anche l’agenzia delle Dogane. In esito a tale esame, l’interpello ricostruisce la portata della norma in questione, precisando che essa regola il gasolio commerciale, ossia quel prodotto utilizzato da imprese che svolgono attività di trasporto di cose o persone, secondo modalità ben precise (ad esempio utilizzano veicoli particolari, svolgono tratte o attività peculiari, sono concessionarie di servizi pubblici o, ancora, iscritte in appositi albi o registri). A questi soggetti, che acquistano gasolio agevolato ad accisa piena, lo Stato riconosce il rimborso (o un credito) di parte dell’imposta.

Per quanto sopra, l’agenzia delle Entrate ha deciso che la lettera di intento per gli acquisti della specie può essere spesa solo da quei soggetti che puntualmente rispondono alle caratteristiche oggettive e soggettive recate dall’articolo 24-ter del Tua; di contro, si potrebbe osservare che un tale approccio potrebbe rendere discutibile il concetto di impiego del gasolio, perché non tutto ciò che viene acquistato da imprese che hanno il diritto soggettivo al rimborso dell’accisa, ne hanno titolo oggettivo, dovendosi operare una distinzione tra ciò che è generalmente acquistato da un operatore e ciò che, per modalità di impiego, lo titola altresì al rimborso di cui all’articolo 24-ter.

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