Imposte

Depositi fiscali, garanzia anche con i titoli di Stato

Arriva il decreto del Mef che consente ai titolari dei depositi di continuare a operare in regime transitorio

Pronto il decreto dell’Economia che consente ai titolari di deposito fiscale che, nell’anno solare, non hanno raggiunto determinati requisiti oggettivi di operatività, di continuare ad operare in regime transitorio per non vedere revocate le proprie licenze. Per questi soggetti, è possibile mantenere la licenza fiscale garantendo ogni mese, in denaro o titoli di Stato, l’accisa parametrata sul quantum immesso in consumo nel mese precedente,

Il provvedimento, a distanza di oltre un anno dalla delega di legge e considerati i recenti controlli e procedimenti in corso, era attesissimo ed ora finalmente consente alle imprese di avere certezza operativa, di salvare situazioni eccezionali che possono aver interrotto un’operatività virtuosa e continuativa nel tempo, e nello stesso modo garantendo l’erario da ogni ipotesi critica.

L’articolo 23, comma 4, del Testo unico accise, consente infatti di operare in regime di deposito fiscale anche agli esercenti attività commerciale, purché – tra l’altro – eseguano almeno il 30% delle estrazioni in regime esente o agevolato. Questo requisito, in alcuni casi o frangenti, può essere difficoltoso da raggiungere, ragione per cui è stato necessario regolamentare le ipotesi di carenza del requisito di legge.

Gli Uffici, infatti, verificata la permanenza delle condizioni fissate dal comma 4 e, nel caso le stesse non possano ritenersi sussistenti, sospendono l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale, fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, disponendo, in mancanza, la revoca dell’autorizzazione.

La norma, inizialmente, aveva una infelice formulazione perché di fatto un deposito sospeso non poteva eseguire le operazioni esenti o agevolate (per lo meno non tutte) e dunque la revoca era ineluttabile. Il disposto normativo è stato dunque correttamente modificato con il Dl 21/2022, ove si è previsto che, su istanza del depositario autorizzato, si consente allo stesso soggetto, subordinatamente alla prestazione di un’apposita garanzia, di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorsi i quali, senza che risultino ripristinate le condizioni di cui al medesimo articolo 23, comma 4, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata.

La norma del comma 12, però, da allora necessitava di un Dm esecutivo, in assenza del quale era tout court inapplicabile; si tratta proprio del decreto, firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo in data 17 maggio 2023.

Nel provvedimento sono ora cadenzati i – per la verità rapidissimi – termini del procedimento, per cui entro 20 giorni dall’avvio della sospensione, l’ufficio avvisa l’operatore che può chiedere di aderire al regime transitorio e sotto monitoraggio costante, prestando garanzia in denaro o titoli. Sul punto, si auspica la possibilità di prestare anche fideiussioni, viste le difficoltà che potrebbero occorrere anche per gli adeguamenti mensili.

Meritoriamente, il decreto si applica sia ai casi futuri, sia ai soggetti che, oggi, hanno la licenza sospesa o in corso di sospensione, bloccati dal cortocircuito dell’assenza del Dm ora risolto.

Va da sé che, al termine dell’anno di monitoraggio, se le condizioni di legge sono soddisfatte, la licenza è revocata; viceversa, essa è pienamente ripristinata.

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