Depositi fiscali, trasferimento carburanti non imponibile ai fini Iva
Con l’interpello 506/2021 l’Agenzia torna sull’interpretazione delle disposizioni della legge 205/2017
Le operazioni di trasferimento di carburanti tra depositi fiscali sono non imponibili ai fini dell’Iva, anche se i beni in questione sono, per mera indicazione del cessionario, destinati ad operazioni di bunkeraggio.
Con la risposta a interpello 506/2021, l’Agenzia torna sull’interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 937 e seguenti della legge 205/17, che ancora si presente foriera di un numero rilevantissimo di questioni e problematiche.
Tra queste rientra quella posta dal contribuente, riportata a dire il vero in maniera forse poco chiara su alcuni punti assai rilevanti della questione. Ad ogni modo, il fatto è relativo ad un deposito fiscale che acquista carburante da un altro deposito fiscale, dichiarandone l’uso per operazioni di bunkeraggio.
A quanto pare, questo utilizzo è una semplice asserzione del cessionario, trattandosi di prodotto che viene fornito – si suppone non denaturato – con il codice prodotto ordinario del gasolio e dunque astrattamente impiegabile anche per autotrazione.Il punto è dirimente perché, anche ai sensi del Dm 13 febbraio 2018 e della circolare 18/E/19 è stato precisato che la norma vede delimitato il proprio campo di applicazione ai soli carburanti per motori riservati all’autotrazione, con ciò escludendo le altre destinazioni particolari quali i trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea.
Ma questa esclusione, chiarisce la risposta n. 506/2021, opera «non già in ragione della mera finalizzazione, bensì in ragione della considerazione e nella misura in cui per le operazioni aventi ad oggetto i predetti combustibili potrebbe trovare applicazione, in via generale, un regime fiscale agevolato in termini di accise».
La formula è criptica e difficilmente ricostruibile dai fatti dell’interpello, ma potrebbe dirsi che l’applicabilità o meno delle disposizioni in argomento dovrebbe essere collegata a canoni oggettivi, per cui il trasferimento di un prodotto cosiddetto “bianco” e che si presta ad uso promiscuo segue le norme della legge 205/17 e dunque è trasferito tra depositi fiscali in sospensione Iva, mentre quello denaturato, dunque “verde”, sfugge alla norma speciale e segue le regole di imponibilità ordinarie.
Quanto precede, ricavato per derivazione, sarebbe confermato dal fatto che, nel caso specifico, il trasferimento tra depositi fiscali, in regime di accisa sospesa, di carburanti utilizzabili per motori autotrazione rientra sempre nell’ambito della legge 205/17 e non è soggetto ad imponibilità Iva ai sensi del relativo comma 939.