Controlli e liti

Deposito successivo del giudicato esterno se i termini sono in scadenza

Per la Cassazione (ordinanza 35920) occorre tener conto del principio di precauzione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel processo tributario, se il giudicato esterno si è formato nell’imminenza della scadenza del termine per il ricorso per cassazione, è consentito al ricorrente, che abbia già allegato in tale ricorso la sentenza di merito priva di attestazione sull’avvenuto giudicato, di depositare con memoria successiva la medesima sentenza munita questa volta dell’attestazione di cancelleria. Occorre infatti tener conto del principio di precauzione, non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l’impugnazione rischiando così di incorrere nell’inammissibilità per tardività.

A fornire questo interessante principio è la Cassazione con l’ordinanza 35920 depositata lunedì 22 novembre.

Una società intraprendeva un contenzioso a seguito di un accertamento relativo alle cosiddette «società di comodo». Dopo la soccombenza in secondo grado, nel ricorso per cassazione, la società, tra le varie eccezioni, rilevava che, per il periodo di imposta precedente la medesima Ctr, con altra sentenza, si era pronunciata in senso opposto sulle oggettive situazioni che avevano impedito il superamento del test di operatività.

Tuttavia, tale pronuncia, al momento del ricorso per cassazione, non era passata in giudicato (in realtà il giudicato si formava una settimana prima della scadenza del ricorso), per cui la società la allegava al ricorso per cassazione ma senza l’attestazione di definitività. Successivamente la pronuncia veniva depositata, con annotazione della cancelleria, con una memoria.

La Cassazione, dopo aver rilevato che nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio, ha evidenziato che, nella specie, rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto produrre la sentenza definitiva contestualmente al ricorso e non successivamente. Ciò in quanto il giudicato si era formato in pendenza dei termini di impugnazione (ancorché pochi giorni prima).

Tuttavia, secondo i giudici, se il ricorrente avesse dovuto attendere il passaggio in giudicato avrebbe rischiato la tardività del ricorso per cassazione. L’interessato, infatti, per il principio di “precauzione” o di “prudenza” non può essere costretto ad attendere l’ultimo giorno utile per produrre l’impugnazione.

Da qui l’interessante e condivisibile principio secondo cui, se il giudicato si forma nella imminenza della scadenza del termine per l’impugnazione, è consentito all’interessato, che ha comunque allegato una copia della sentenza in questione nel ricorso, di depositarla successivamente con la prevista attestazione della cancelleria.

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