Controlli e liti

Deposito telematico obbligatorio per i ricorsi notificati dal 1° luglio

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’obbligo del deposito telematico scatterà solo per i ricorsi notificati alla controparte dal 1° luglio 2019. Lo hanno chiarito i vertici della direzione della giustizia tributaria del Mef.

Il responsabile di tale direzione, nel corso di un evento formativo organizzato dall’Uncat, ha chiarito che l’obbligo del processo tributario telematico scatterà per i ricorsi notificati dal 1° luglio, data in cui diventerà obbligatorio presso tutte le commissioni tributarie. Per il Mef la nuova norma deve intendersi decorrente dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte. È stato così precisato che non sarà obbligatorio il Ptt (processo tributario telematico) per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, pur se depositati dopo.

Il chiarimento risolve la questione sollevata su queste pagine (si veda il Sole 24 Ore del 29 maggio 2019) per la quale era stato auspicato un intervento della giustizia tributaria. In concreto, la casistica interessata alla precisazione riguarda i ricorsi notificati in forma cartacea in data antecedente al 1° luglio 2019, la cui costituzione in giudizio, soprattutto in ipotesi di reclamo, scade dopo tale data. Il Mef evidenza ora che solo per le impugnazioni notificate dopo il 1° luglio scatta l’obbligatorietà della procedura telematica. Negli altri casi è facoltativa («non sarà obbligatorio») la costituzione in giudizio in via telematica. Quest’ultima procedura potrebbe tornare utile al difensore qualora la sola costituzione telematica gli consenta di accedere al fascicolo telematico e quindi estrarre direttamente le future controdeduzioni dell’Ufficio. Al contrario, in ipotesi di deposito cartaceo, l’acquisizione degli atti dell’Agenzia richiede la presenza fisica presso la sede della commissione.

Dal 1° luglio, quindi, la modalità cartacea potrà esistere per scelta per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti entro i 3mila euro), ovvero solo in casi eccezionali, se il presidente della Commissione tributaria o della sezione con provvedimento motivato autorizzeranno modalità diverse da quelle telematiche.

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