Imposte

Derivati, alle coperture si applica il principio di asimmetria

La risposta a interpello 428: disposizioni transitorie a due vie per gli strumenti finanziari

di Franco Roscini Vitali

La perdita relativa all’estinzione di un contratto derivato di copertura stipulato in esercizi precedenti al 2016 non può usufruire delle regole transitorie contenute nell’articolo 13-bis del Dl 244/2016 che riguarda i derivati non di copertura.

È la risposta a interpello 428 dell’agenzia delle Entrate al quesito di una società, non micro-impresa, che nell’esercizio 2011 aveva stipulato un contratto derivato (Irs) con scadenza 2025 quale strumento di copertura che, a fronte di un indebitamento a tasso variabile, tutelava la società dal rischio del rialzo dei tassi d’interesse e bloccava ad un livello determinato il costo dell’indebitamento.

Nei bilanci antecedenti al 2016, prima delle disposizioni del Dlgs 139/15, l’Irs non era iscritto nei bilanci (rientrando nelle operazioni «fuori bilancio») e non ha prodotto alcun effetto valutativo sul conto economico.La società, nel corso dell’esercizio 2016, avendo ricevuto versamenti soci in conto capitale, ha rimborsato il prestito bancario oggetto di copertura, ma per l’eccessiva onerosità del valore di mercato fortemente negativo, non ha ritenuto possibile estinguere anche l’Irs il quale, mancando il relativo sottostante, è diventato inefficace ai fini della copertura, seppure continuando a produrre effetti: i differenziali negativi sono stati imputati nella voce C.17 del conto economico.

Inoltre la società, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ha contabilizzato l’Irs con le regole dell’Oic 32 iscrivendo i saldi di apertura negli Utili portati a nuovo in contropartita del Fondo oneri per strumenti finanziari passivi (voce B.3 stato patrimoniale), considerando il derivato inefficace.Nel corso dell’esercizio 2019 la società è intenzionata a estinguere l’Irs con il pagamento del relativo valore di mercato, che si presenta negativo, e utilizzo del relativo Fondo e rilascio delle imposte anticipate stanziate in precedenza.

A parere della società sarebbe applicabile la norma transitoria contenuta nell’articolo 13-bis decreto 244/16 lettera a) che prevede la rilevanza fiscale dei derivati speculativi non iscritti in bilancio in sede di realizzo dello strumento.La società, inoltre, evidenzia che negli esercizi 2016, 2017 e 2018 ha tassato le rivalutazioni del derivato prudenzialmente, ma erroneamente in base alla norma transitoria: per questo propone la presentazione di dichiarazioni rettificative a favore.L’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dalla società. Infatti, l’articolo 13-bis è destinato esclusivamente agli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, mentre quelli stipulati dalla società, per ammissione della stessa, sono di copertura: pertanto, non si applicano le regole transitorie contenute nello stesso.

Il componente negativo concorrerà alla formazione del reddito, senza essere incluso tra gli oneri finanziari di cui all’articolo 96 del Tuir, in base ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 112 nella misura in cui riassorbe le oscillazioni positive rilevate a seguito della classificazione fiscale come derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura (2016, quando il finanziamento è stato rimborsato). L’eccedenza sarà assoggettata alla disciplina dell’articolo 96 Tuir, ai sensi del 4 dell’articolo 112 (principio di “asimmetria”), essendo il reversal dei valori maturati negli esercizi precedenti nei quali l’Irs presentava le caratteristiche di derivato di copertura.Il parere dell’Agenzia si fonda sulle affermazioni della società che ha qualificato il derivato di copertura.

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