Contabilità

Derivati, la riserva negativa non intacca il tetto Ace

Componenti negativi rilevanti per i soggetti Ias/Ifrs e per gli Oic adopter

Per considerare gli aspetti fiscali dei derivati essi vale il principio di derivazione per cui, per le imprese che redigono i bilanci in base al Codice civile e ai principi Oic, valgono le rappresentazioni effettuate in bilancio, come già sancito per i soggetti Ias/Ifrs dall’articolo 7 del Dm 8 giugno 2011. Infatti l’articolo 112, comma 6, del Tuir stabilisce che lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.

Tanto per i soggetti Ias/Ifrs quanto per gli Oic adopter, diversi dalle micro imprese, i componenti negativi di reddito derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assumono rilievo anche ai fini fiscali (articolo 112, comma 3-bis, del Tuir).

Di fatto, quindi:
- per i derivati di copertura di attività o passività (comma 4) si avrà una valutazione simmetrica e la rilevanza fiscale dei componenti positivi/negativi;

- per i derivati di copertura di flussi finanziari (comma 5) si avrà la rilevanza fiscale in base al criterio di imputazione nel conto economico previsto dall’Oic 32;

- per i derivati non di copertura alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi (comma 2 e 3-bis), ma questi ultimi non sono soggetti alle limitazioni del comma 3 che si applica soltanto alle microimprese.

Va poi tenuto presente che ai fini Ace la riserva negativa di patrimonio netto, che è meramente figurativa visto che non concorre ai fini della riduzione del capitale (articoli 2446 e 2447 del Codice civile) non rileva nemmeno ai fini del conteggio del limite del patrimonio netto di cui all’articolo 11 del Dm 3 agosto 2017. Pertanto il patrimonio netto da considerare, ai fini del limite del beneficio Ace fruibile in ciascun esercizio, non deve essere inciso dal valore della «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi». Ciò è stato precisato anche dalla recente risposta n. 284/2021. Il rilascio della riserva a conto economico avverrà man mano che si verificheranno i relativi flussi finanziari e a tal riguardo il principio Oic 32 prevede tutta una serie di casistiche specifiche. In particolare, in caso di cessazione di un derivato di copertura, solo se non si prevedono ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo della riserva dovrà essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico. Nel caso specifico vi è stata invece la “sostituzione” dell’elemento coperto (il finanziamento) con un altro strettamente correlato al primo e si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto (interessi sul nuovo finanziamento). Corollario di ciò è che la riserva negativa continuerà a non impattare ai fini Ace.

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