Derivazione rafforzata, deduzione dei contributi accertati per competenza
La competenza fiscale dei proventi per contributi riconosciuti dal proprietario al conduttore, a fronte di lavori che quest’ultimo ha eseguito per l’adattamento dell’immobile, segue il periodo di durata dell’affitto. Lo ha chiarito la risposta 100/2018 diffusa ieri dalle Entrate secondo cui, in forza del principio di derivazione rafforzata, l’imputazione dei contributi pro rata temporiis, effettuata in sede contabile, trova riconoscimento anche in ambito fiscale. Derivazione rafforzata, precisa l’ulteriore risposta 102 di ieri, anche per l’imputazione a periodo di oneri contributivi accertati dall’Inps, per i quali non vale il principio di cassa all’articolo 99 del Tuir.
La risposta ad interpello 100/2018 ( clicca qui per consultarla ) esamina il caso di una società (con bilancio redatto secondo i principi italiani) che ha stipulato, in qualità di conduttore, un contratto di locazione immobiliare della durata di 9 anni, unitamente ad un accordo con il quale il proprietario si impegna a versarle una somma una tantum a fronte di lavori di adattamento immobiliare (comprese strutture di arredamento) che essa andrà a svolgere a sue spese.
La società, rifacendosi alla interpretazione internazionale Sic 15, ritiene che il contributo attivo non vada imputato interamente al momento in cui sorge giuridicamente il diritto ad incassarlo (cioè al termine dei lavori di adattamento), ma vada ripartito per l’intera durata della locazione (nonché di un ulteriore periodo di comodato gratuito previsto dagli accordi con il proprietario). Sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sancito dal documento Oic 11, la società ritiene che questa modalità di imputazione a periodo, ripresa dai principi internazionali, valga anche nel bilancio redatto secondo le regole italiane. Il contratto da cui scaturisce il diritto al contributo è infatti strettamente connesso al rapporto locatizio e al comodato. Anzi, il contributo rappresenta una sorta di incentivo alla stipula del contratto di affitto sicché il provento da esso scaturito va correlato temporalmente al canone di locazione e non ai lavori eseguiti. Questa rappresentazione contabile, secondo la società, deve trovare riconoscimento fiscale in forza della derivazione rafforzata, non essendovi disposizioni che regolano diversamente la fattispecie.
L’Agenzia, senza entrare nel merito della correttezza dell’imputazione contabile adottata dalla società (pur affermando che si tratta di un criterio che pare rispondere a criteri di ragionevolezza), conferma la rilevanza fiscale della imputazione pro rata temporiis del contributo, quale metodo per correlare il provento ai costi della locazione, in funzione della sua qualificazione sostanziale di incentivo alla stipula dell’affitto, piuttosto che di ristoro dei costi degli adattamenti immobiliari.
Nella risposta 102 ( clicca qui per consultarla ), l’Agenzia esamina invece di una società che ha ricevuto atti di accertamento da parte di Inps e Inail, che essa ha proceduto ad impugnare. La società ha imputato in bilancio il 50% delle somme richieste, al netto di sanzioni e interessi, cioè l’importo che, secondo il parere dei suoi legali, rappresenta la miglior stima di quanto sarà dovuto ad esito dei ricorsi. Si tratta, precisa la società, di somme già riscuotibili da parte degli enti, nonostante i ricorsi.
La società ritiene di poter dedurre gli importi iscritti in bilancio in forza del principio di derivazione, trattandosi di somme che sono certe nell’an e nel quantum, salvo l’esito del contenzioso, in quanto derivano da accertamenti esecutivi. L’Agenzia, anche in questo caso senza entrare nel merito della correttezza dell’impostazione contabile, ricorda che alla fattispecie non applica l’articolo 99 del Tuir (che prevede la deduzione per cassa delle imposte) e che pertanto gli oneri contributivi sono deducibili secondo le regole di competenza contabile in forza del principio di derivazione.