Adempimenti

I versamenti non bloccano gli obblighi fiscali

Nella stessa situazione l’Iva relativa alle operazioni intra-Ue degli enti no profit

La sospensione degli adempimenti tributari che scadono fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, stabilita dall’articolo 61 del decreto Cura Italia, non trova il necessario coordinamento con i versamenti normalmente correlati agli adempimenti tributari che sono sospesi solo in parte e non per tutti i contribuenti allo stesso modo. La discrasia sussiste anche sotto il profilo temporale:

gli adempimenti tributari sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio (articolo 62, comma 1), e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni (comma 6);

i versamenti in autoliquidazione per le ritenute alla fonte (redditi lavoro dipendente e assimilati), i contributi previdenziali e assicurativi (articolo 62, comma 2) sono sospesi se in scadenza nel periodo dall’8 al 31 marzo 2020, per le imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel 2019;

i versamenti dei soggetti particolarmente colpiti (articolo 61, in base ai codici Ateco, risoluzione 12/E/20) relativi a ritenute alla fonte e contributi previdenziali e assicurativi (articolo 8, comma 1, Dl 9/20), sono sospesi se scadono nel periodo fino al 30 aprile 2020;

i versamenti Iva, dei soggetti (articoli 61 o 62), sono sospesi se in scadenza nel mese di marzo 2020.

La necessità di procedere ai versamenti non consente ai contribuenti di utilizzare in concreto la sospensione degli adempimenti tributari disposta in modo generalizzato, applicabile a favore sia ai privati cittadini, alle imprese, artisti e professionisti, in qualsiasi forma (individuale e societaria), nonché attività commerciale e non (per gli enti non commerciali pubblici o privati). Occorre operare una selezione identificativa degli adempimenti tributari rispetto ad altre operazioni che non possono essere ritenute tali e quindi non possono essere sospese. Anche se gli adempimenti sono nominalmente sospesi dovranno essere comunque realizzati quando corrispondenti a specifiche attività necessarie per la determinazione del quantum dovuto all’erario che consenta di effettuare il versamento non sospeso. Ad esempio:

la trasmissione telematica, entro il 20 aprile 2020, della dichiarazione trimestrale Iva (regime speciale Iva Moss) riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente richiede il contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa;

il versamento Iva per le operazioni intracomunitarie di acquisto e/o servizi esteri degli enti non commerciali di febbraio 2020 non è sospeso e deve essere eseguito entro il termine, del 31 marzo 2020, mentre la presentazione telematica della dichiarazione mensile Intra12, in scadenza entro la stessa data è da ritenersi sospesa;

il rinnovo annuale dell'imposta di registro sulle locazioni deve essere normalmente eseguito, entro la scadenza in base a ciascun contratto, mentre la presentazione del modello RLI relativo per il rinnovo o la proroga, può essere sospeso ma solo se il pagamento non avviene sul web delle Entrate.

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