Imposte

Destinatario certificato collegato al deposito

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Destinatario e speditore certificato ai nastri di partenza per la circolazione intra unionale di prodotti già assoggettati ad accisa. Da lunedì 13 febbraio, infatti, entrano in vigore le nuove disposizioni nazionali che, con le modifiche al Testo unico accise (Tua), hanno recepito la direttiva 262/20.

Vedono la luce, dunque, due nuove figure che si mostrano di particolare interesse per il settore dei prodotti sottoposti ad accisa, con riferimento non tanto agli energetici (i quali sul piano Ue si muovono su base sospensiva), quanto agli alcolici. Questi beni, anche se hanno pagato l’imposta in un Paese Ue, potranno essere movimentati verso un altro Paese Ue sulla scorta di documenti semplificati e-Das e da e per un novero di soggetti finalmente più ampio: si tratta, appunto, di destinatari e speditori certificati.

Con la circolare 3/20023, l’agenzia Dogane Monopoli (Adm) inizia a fornire i primi indirizzi amministrativi. In proposito, si deve però osservare l’ormai usuale estremo rigore scelto dal legislatore nazionale e, in questo senso, seguito dalla Dogana. Di base, infatti, seppure lo spazio normativo Ue sarebbe stato ben più ampio, in Italia si è scelto di ricondurre la figura del destinatario certificato a quella del deposito fiscale (articolo 5 del Tua) o del destinatario registrato (articolo 8 del Tua), stringendo moltissimo le maglie di accesso al regime. Questo vale per i requisiti soggettivi, le garanzie, gli obblighi di scarico, registri, eccetera. Il tutto, appare dettato da un’esigenza di cautela fiscale che forse avrebbe potuto essere ammorbidita, in particolare per i prodotti alcolici (ad esempio e-commerce).

Diverso è il sistema, di più facile accesso, previsto per gli speditori certificati. Questi soggetti, spedendo prodotto ad accisa assolta, potranno poi richiedere i rimborsi d’accisa, secondo le procedure fissate dall’autorità, fornendo la difficile prova: dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte dei medesimi; della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione e del suo versamento dell’accisa (punti assai critici, questi, per la logistica).

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