Controlli e liti

Determinazione induttiva del reddito preclusa al giudice tributario

di Roberto Bianchi


Nell’ambito delle attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, la Commissione tributaria adita al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di rettifica afferente alla definizione del reddito di impresa, determinato dall’agenzia delle Entrate utilizzando lo strumento dell’accertamento analitico ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, non ha titolo per procedere alla determinazione induttiva del risultato di gestione. Il collegio di merito, al quale è attribuito il potere di sindacare sulla legittimità di un accertamento tributario, può esclusivamente riscontrare la sussistenza dei presupposti consoni a legittimare l’autorità esercitata dall’Amministrazione finanziaria, non potendosi sostituire all’Ufficio nell’esercizio di un potere differente, di mera competenza dell’agenzia delle Entrate, in forza del quale vengono riconosciute sussistenti le correlate condizioni. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ ordinanza 9716/2018 .

Un contribuente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con cui, a seguito di un accertamento analitico ex articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, sono state recuperate a tassazione maggiori imposte ai fini Iva, contestando la deducibilità di vari costi. La Ctp adita ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando dovuta l’imposta per una somma limitata. L’Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado deducendo la violazione degli articoli 36 del Dlgs 546/1992 e 39, comma 1 lettera d) primo periodo, del Dpr 600/1973. La Ctr ha rigettato l’appello rilevando che la Ctp adita non si era pronunciata in merito alla legittimità del metodo di accertamento utilizzato.

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 2, 33, 34, 35 e 61 del Dlgs 546/1992 e dell’articolo 360 n. 4 del Codice di procedura civile in quanto, la Ctr aveva annullato l’atto impositivo senza esaminare il merito della pretesa erariale.
A parere del collegio di legittimità il ricorso è infondato in quanto il giudice di appello ha annullato l’avviso impugnato ritenendo insussistenti i presupposti procedimentali dell’accertamento analitico puro, all’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973. Sul punto, giova richiamare la consolidata giurisprudenza secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Commissione tributaria adita per l’annullamento dell’avviso di rettifica afferente al reddito di impresa, individuato dall’Amministrazione finanziaria con metodo analitico ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del Dpr 600 del 1973, non può procedere alla determinazione induttiva dell’utile di gestione, atteso che il collegio, investito del sindacato sulla legittimità di un accertamento tributario, può soltanto verificare la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il potere dell’Ufficio in concreto esercitato, senza potersi sostituire allo stesso nell’esercizio di un potere diverso, spettante all’Amministrazione finanziaria e del quale vengano riconosciute sussistenti le condizioni (Cassazione, sentenza 10812/2010).

Cassazione, ordinanza 9716/2018

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