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Detraibile l’Iva delle fatture passive datate 2019 e ricevute nella sezione «fatture e corrispettivi» nel 2020

Vale la data di visione

di Giorgio Confente

La domanda

Una ditta ha riscontrato e ricevuto delle fatture passive (datate luglio 2019) come “messe a disposizione” solo il giorno 10 giugno 2020 (data di visualizzazione e ricezione nella sezione «fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate). Si chiede quindi conferma che il termine per il diritto alla detrazione dell’Iva decorra dal mese di giugno dell’anno successivo ossia 2020 (indipendentemente dalla data di emissione dell’emittente, 2019), visto che il dies a quo da cui occorre esercitare il diritto alla detrazione dovrebbe implicare la compresenza/contestualità di due presupposti (ex circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018):
1) momento di esigibilità dell’Iva (2019: presupposto sostanziale);
2) ricezione della fattura passiva (2020: presupposto formale), come anche indicato nella faq n. 129 pubblicata il 19 luglio 2019 e ciò senza che il superamento della data del 30 aprile 2020 (termine ordinario di invio della dichiarazione Iva 2020, per il 2019, poi prorogato al 30 giugno 2020) abbia valenza.
M. I. – Potenza

La risposta è affermativa: le fatture passive con data 2019 possono essere inserire e detratte nella liquidazione Iva del 2020 in cui sono state riscontrate e ricevute (nell’esempio, giugno 2020). Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018 (paragrafo 4.6) dispone che nel caso in cui le fatture siano messe a disposizione nell’area riservata del cessionario/committente, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’agenzia delle Entrate. Quindi, come correttamente rilevato dal lettore, solo da quella data decorre il termine per l’esercizio della detrazione, conformemente alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2018.

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