Controlli e liti

Detraibili le spese per l’iscrizione al master online dell’università estera

La Ctr Umbria 193/2/2022 boccia il recupero del Fisco partendo dal testo del Tuir. Non c’è alcuna preclusione per i costi dei corsi post universitari telematici

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di Alessandro Borgoglio

Sono detraibili dall’Irpef le spese relative alla frequentazione di un master online presso un’università estera. Lo ha stabilito la Ctr Umbria con la sentenza 193/2/2022 (presidente e relatore Renzo Michele Augusto).

In base alla lettera e) dell’articolo 15 del Tuir, dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Come osservato anche dai giudici di merito, la norma non distingue né tra corsi di laurea e master (la dizione «corsi di istruzione universitaria» comprende sicuramente entrambi) né tra corsi telematici e in presenza.

Nel caso specifico, un contribuente aveva portato in detrazione le spese relative alla frequentazione di un master online erogato da una università spagnola. Il Fisco aveva recuperato a tassazione l’importo, sostenendo che le spese per la frequentazione di master online non sono detraibili, visto che la circolare 7/E/2017 ammette l’agevolazione per i corsi di laurea telematici, ma non menziona i master universitari online.

In verità, anche nella più recente e analoga circolare 24/E/2022 si afferma espressamente che «le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università».

Secondo il collegio di merito, tale formulazione delle circolari delle Entrate non potrebbe mai essere interpretata, a pena di illegittimità, come preclusiva della detraibilità delle spese per i master online. Peraltro - ha proseguito il collegio regionale - la circolare non esclude espressamente la detraibilità, ma semplicemente non menziona tali master online, molto probabilmente per mera e involontaria omissione, posto che una volontaria esclusione sarebbe del tutto irrazionale e contraria al disposto dell’articolo 15 del Tuir.

In effetti, con la stessa circolare 24/E/2022 è stato precisato che la detrazione spetta per «corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri» e anche per «master universitari». Pertanto, se i documenti di prassi ammettono, da una parte, la detraibilità dei corsi universitari online e, dall’altra parte, la detraibilità dei master, pare logico concludere che anche i master online siano detraibili.

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