Imposte

Detraibilità dell’Iva, spartiacque il 15 gennaio

di Giampaolo Giuliani

In questi primi giorni del 2018 i nuovi criteri di detrazione introdotti dalla cosidetta manovrina dell’aprile 2017 - Dl 50 del 24 aprile 2017 - creano diverse difficoltà nella gestione delle fatture per acquisti di beni e servizi relative a operazioni realizzate a cavallo d’anno. In effetti, ora che il diritto alla detrazione dell’imposta può essere «esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto», può essere complicato stabilire per quali fatture emesse per operazioni relative all’anno 2017 e ricevute dopo il 15 di gennaio (termine ultimo per effettuare la liquidazione Iva del mese di dicembre) è possibile detrarre l’imposta immediatamente, oppure, deve essere posticipata alla dichiarazione annuale Iva.

A questo riguardo, si può affermare che per tutti i beni acquistati in dicembre da soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali la fattura è ricevuta dopo il 15 gennaio, l’imposta è temporaneamente indetraibile. Questo principio vale anche per le prestazioni di servizi per le quali viene emessa la fattura differita, sulla base di quanto previsto dal comma 4 lettera a dell’articolo 21 del Dpr 633/1972. Nessun problema di detraibilità si pone, invece, per i beni ricevuti nel 2017 per i quali l’acquisto si perfezioni a posteriori nel 2018. Si pensi solo per fare alcuni esempi ai contratti estimatori, oppure, ai contratti di commissione o, ancora, di call stock o consignment stock, ovvero, contratti con clausole che richiedono il collaudo o l’accettazione.

Parimenti, nessun problema si pone per gli acquisti intracomunitari, dove vale ai fini della immediata detraibilità, la data di ricevimento della fattura emessa dal cedente operatore in altro Stato Ue, a nulla influendo la data in cui si considera effettuato l’acquisto dei beni. Ovviamente, il ricevimento della fattura deve avvenire nei termini massimi sanciti dal comma 5, articolo 46, Dl 331/1993: vale a dire il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La data di ricevimento ai fini della detraibilità opera anche per le prestazioni di servizi realizzate da operatori comunitari.

Benchè sul punto non ci siano precisi riferimenti normativi, si è espressa con chiarezza l’agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 20 settembre 2012: «per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento».

Sulla base di queste indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che anche per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi possa essere adottata - ai fini della detraibilità dell’imposta - la data di ricevimento della fattura emessa dal fornitore di San Marino, a nulla influendo la circostanza che sia applicato il metodo dell’Iva prepagata o il reverse charge. Quello che conta ai fini della detraibilità è il possesso da parte dell’acquirente italiano della fattura originale vidimata dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

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