L'esperto rispondeImposte

Detrazione al 30% per chi investe in start-up innovative per almeno tre anni

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di Amedeo Sacrestano

La domanda

In caso di acquisto della quota di una start-up innovativa da socio uscente si può usufruire delle agevolazioni fiscali, con detrazioni fino al 30%, previste dalla legge di bilancio 2017?

La legge di bilancio 2017 ha rafforzato in modo significativo i benefici fiscali per coloro che investono nelle start-up innovative. Gli incentivi sono stati incrementati e stabilizzati ma sono soggetti ad autorizzazione da parte della Commissione europea. La Legge di bilancio non ha modificato l’impianto complessivo delle norme contenute all’interno della sezione IX del Dl 179/2012, che, pertanto, resta sostanzialmente immutato, salvo la stabilizzazione della misura e il potenziamento dei benefici fiscali previsti a favore di quanti investono in queste realtà. Essa ha previsto che, a partire dall’anno 2017, le persone fisiche potranno detrarre dalla propria Irpef un importo pari al 30% degli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative, con possibilità di incentivare i conferimenti fino all’importo di un milione di euro per periodo di imposta. L’incentivo prevede che, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, si detrae un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. L’investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative deve avere le caratteristiche specificate dal decreto attuativo per garantire al soggetto che lo effettua il diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29 del Dl 179/2012. Nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita. La risposta alla domanda è dunque legata al tempo in cui il lettore ha mantenuto la quota della start-up, se sono passati più di tre anni la risposta è positiva, e il lettore può usufruire della detrazione fiscale del 30% se, invece, sono passati meno di tre anni la risposta è negativa.

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